Ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 546/92, nel contenzioso tributario le parti possono integrare la documentazione prodotta, illustrare con maggiore chiarezza le proprie posizioni processuali, replicare brevemente alle deduzioni di controparte.
Del deposito di memorie e brevi repliche non è prevista alcuna comunicazione alle parti. Sarà opportuno quindi visionare il fascicolo del processo con periodicità e costanza.

 

E' possibile depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria competente, con apposita nota di deposito:
- entro venti giorni liberi (cioè quelli per i quali con si computa né il giorno iniziale né il giorno finale) prima della trattazione: nuovi documenti;


- entro dieci giorni liberi prima della trattazione: memorie illustrative, non assoggettate né ad imposta di bollo, né ad ulteriore contributo unificato, in tante copie quante sono le parti costituite; si ricorda che con le memorie illustrative le parti non possono allargare la causa petendi; non possono cioè addurre nuovi motivi non già menzionati nel ricorso o nella memoria di costituzione ma, semplicemente, possono approfondire e ampliare i temi già esposti nell'atto introduttivo;
 

- entro cinque giorni liberi prima della trattazione: brevi repliche che hanno la stessa natura delle memorie illustrative e la esclusiva funzione di ultima risposta a quanto detto dalla controparte nelle memorie.  In questo caso non è previsto il deposito di copie per le controparti.

Per il deposito di documenti, memorie e brevi repliche il calcolo dei giorni liberi va fatto a ritroso.
 
Si ricorda che mediante la banca dati dell’Agenzia delle Entrate il contribuente e i soggetti abilitati, possono verificare online il ricorso presentato.
 
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 25-03-2016
 
Link modulistica Giustizia Triburia
 
Cerca documenti e articoli interessanti e gratuiti dell':
 

Area fiscale

Area aziendale

Area legale