Documento l’Arbitrato a cura della Commissione Arbitrato e altri strumenti alternativi delle controversie – Area Funzioni Giudiziarie del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 

Consigliere Delegato Maria Luisa Campise 
Consigliere codelegato Felice Ruscetta 
Presidente Mario Cardillo
Segretario Jacopo Donatti
Componenti i colleghi: Francesco Cacchiarelli, Simona Vittoriana Cassarà, Marco Ceino, Romeo Fanelli, Riccardo Izzo, Simone Manfredi, Salvatore Monac,o Giuseppe Piccinni, Antonio Santagata e Paola Schiavo
Ricercatrici Cristina Bauco e Maria Adele Morelli

 

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Premessa
Il procedimento di arbitrato si colloca nell’ambito delle procedure di Alternative Dispute Resolution (ADR) e costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso civile e commerciale che, seppur con ritardo rispetto ad altri Paesi, si è positivamente affermato nell’ordinamento italiano.
Il presente documento intende offrire una ricognizione della disciplina dell’arbitrato, evidenziandone le specificità descritte nel codice di rito e nelle leggi di settore quando trattasi di arbitrati speciali.
Non possono sottacersi i numerosi profili positivi dell’istituto in esame e strettamente connessi alla considerevole autonomia lasciata alle parti che, pur nel rispetto di alcuni principi fondamentali, sono libere di procedere alla nomina di uno o più arbitri, di determinare le norme che gli stessi devono osservare nel procedimento, la sede dell’arbitrato, la lingua dell’arbitrato, la durata del procedimento.
Da ciò conseguono vantaggi non del tutto trascurabili, poiché le parti non solo hanno la possibilità di scegliere a chi affidare la risoluzione della lite (ad esempio, nominando professionisti in possesso di specifiche competenze per risolvere questioni di particolare complessità tecnica) ma possono confidare che una pronuncia nel merito della controversia sia resa in tempi certi, rapidi e prevedibili.
Gli arbitri, infatti, devono giungere alla pronuncia del lodo nel termine fissato dalle parti o, in mancanza, entro 240 giorni dall’accettazione dell’incarico (salve le ipotesi di proroga di cui all’art. 820, comma tre e quattro, c.p.c.).
Le parti, quindi, sin dall’inizio sono a conoscenza della durata massima del procedimento e possono ottenere una decisione, equiparata a tutti gli effetti a una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, in tempi significativamente più veloci rispetto ad un giudizio ordinario. Il che rende il procedimento arbitrale particolarmente competitivo rispetto al sistema giurisdizionale di risoluzione delle liti.
La materia dell’arbitrato, pertanto, deve essere approfondita e monitorata nella sua evoluzione con particolare attenzione dagli iscritti al nostro Albo che vantano adeguate competenze e adeguata professionalità per poter essere nominati arbitri, in particolar modo quando si tratti di liti attinenti al diritto di impresa, alle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
L’attenzione che codesto Consiglio Nazionale riserva al giudizio arbitrale muove dalla volontà di orientare la collettività verso metodi di risoluzione delle controversie più rapidi e risolutivi rispetto alle ordinarie vie giudiziarie e di avvicinare alla materia gli iscritti all’Albo. Una recente indagine condotta tra i colleghi ha messo in luce, infatti, che questo importante strumento deflattivo del contenzioso è ancora poco conosciuto e diffuso nella categoria.