Il diritto di prelazione rappresenta un vincolo nella scelta del contraente, costituisce il diritto di un soggetto ad essere preferito rispetto ad altri soggetti interessati come contraente a parità di condizioni.
 
Quando il diritto di prelazione è previsto da una disposizione di legge si tratta di prelazione legale, altrimenti di cosiddetta prelazione volontaria che invece di essere imposta da una specifica norma di legge, trae origine da un accordo tra le parti o comunque dalla espressa volontà di almeno un soggetto (contratto o atto unilaterale).
 
Inoltre, mentre la prelazione legale vale erga omnes, nei confronti di tutti, la prelazione volontaria non è opponibile ai terzi estranei all’atto da cui ha origine, ovverosia ha efficacia meramente obbligatoria solamente tra le parti del contratto o con riferimento all’atto da cui viene istituita. 
Ciò significa che il mancato rispetto di una prelazione legale ha tutela cosiddetta reale nel senso che l’avente diritto può pretendere di essere sostituito al terzo nell’atto che non ha tenuto conto del suo diritto di prelazione, diversamente, in ipotesi di prelazione volontaria, l’avente diritto di prelazione può soltanto ottenere il risarcimento del danno da parte del soggetto che era obbligato a preferirlo ad ogni altro contraente e che invece ha contratto liberamente con un terzo.
 
In altre, parole, soltanto il titolare di una prelazione legale può realizzare coattivamente il proprio diritto di prelazione ove violato. 

Il diritto di riscatto, che sussiste in ipotesi di prelazione legale, ha natura di diritto potestativo e consente di subentrare con effetti retroattivi nel contratto con il terzo. 
L’esercizio del riscatto è tuttavia sottoposto alla condizione legale del pagamento del prezzo a favore del terzo e conseguentemente determina un debito di restituzione del medesimo prezzo a quest’ultimo per la somma versata. Inoltre, al terzo in buona fede spetterà comunque la garanzia per evizione, secondo la disciplina generale, quindi il risarcimento del danno.
 
Ciascuna prelazione legale ha una specifica disciplina prevista appunto da una legge, senonché trattandosi di una sorta di eccezione rispetto alla libertà contrattuale circa la proprietà privata, ognuna delle apposite discipline di prelazione (successoria, agraria, commerciale, abitativa, ecc.) non consente alcuna interpretazione analogica dovendo interpretarsi soltanto restrittivamente.
 
La prelazione convenzionale, il patto di prelazione, non può peraltro mai prevalere né derogare la prelazione legale.
 
In ogni caso, il beneficiario della prelazione (cd. prelazionario) ha diritto di essere preferito tra altri soggetti esclusivamente a parità di condizioni, nella stipula di un determinato contratto cui intende procedere il soggetto tenuto a rispettare il diritto di prelazione (cd. obbligato nella prelazione legale o concedente nella volontaria), il quale non è obbligato a stipulare il contratto ma ove intenda farlo dovrà preferire il prelazionario, si ribadisce, a parità di condizioni (ad esempio, in ipotesi di compravendita, allo stesso prezzo).
Il prelazionario pertanto dovrà essere informato della volontà di contrarre del soggetto obbligato a preferirlo e delle condizioni con cui si intende contrarre. La relativa informazione sarà trasmessa con un atto, più o meno formale a seconda dei casi, che prende il nome di denuntiatio, con indicazione del termine entro cui potrà esercitare la prelazione. Si sostanzia, in concreto, nella notifica di una proposta di alienazione, preliminare di compravendita, o comunque informativa sui termini e le condizioni di vendita.
 
La giurisprudenza ha precisato che, in ipotesi di prelazione legale, instaurato il procedimento, questo non posa essere più fermato da eventuali ripensamenti delle parti, in quanto trattasi di obbligo imposto dalla legge. Al riguardo è stato evidenziato che la denuntiatio riveste carattere di atto formale di interpello, vincolato sia nella forma che nel contenuto. La dichiarazione di esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto non costituisce, secondo tale orientamento, accettazione negoziale e non comporta l’immediato acquisto della proprietà bensì soltanto il vincolo legale di addivenire, entro un preciso termine, alla stipula del contratto con il prelazionario.
Come detto, i rimedi del prelazionario in ipotesi di inosservanza della prelazione sono diversi a seconda che si tratti di prelazione volontaria o legale e della specifica disciplina prevista per ogni tipo di prelazione.
 
Il patto di prelazione è invece un istituto non espressamente previsto dal codice civile ma desumibile implicitamente in quanto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322, in virtù del principio della libertà negoziale, tanto che la previsione della prelazione è possibile anche mediante testamento, come onere a carico dei successori, tuttavia, come detto, soltanto la prelazione legale ha efficacia reale mentre il diritto di prelazione pattuito o previsto da un testamento non garantisce la medesima tutela bensì esclusivamente il risarcimento del danno per il diritto violato.
 
Occorre evidenziare altresì che la prelazione non trova applicazione nel caso di permuta come in caso di eventuale cessione di azioni di società proprietaria di un bene, se questa non attenga strettamente alla partecipazione societaria, come pure in ipotesi di trasformazione, fusione e scissione; anche una cessione per transazione non rientra nella tipologia di negozi che danno luogo alla prelazione; in ogni caso, per infungibilità della controprestazione, come pure in ipotesi di vendita forzata e vendita di quota di comproprietà.
 
Infine, la rinuncia alla prelazione è ritenuta esercitabile soltanto dopo che la denuntiatio sia avvenuta nel rispetto delle forme previste, non essendo ammesse rinunce preventive.
 
 
A cura di Andrea  Cruciani 
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