Comunicato stampa dell' INPS del 27/03/2017
A seguito delle disposizioni normative di cui alla legge n.76/2016 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016 sul tema delle unioni civili e convivenze di fatto, si forniscono le istruzioni operative per la concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs.151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare si evidenzia che:
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la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
-permessi ex lege n. 104/92,
-congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001;
-congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001;
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il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
-permessi ex lege n. 104/92.