Salve avvocato, ho letto il suo articolo "Nuova alternativa al processo obbligatoria dal 9 febbraio 2015" e vorrei porle un quesito. Mi chiamo Luca e sono in lite con mia moglie ormai da qualche tempo e abbiamo deciso di lasciarci. Nel suo articolo lei scrive che la negoziazione assistita può essere utilizzata anche per le controversie tra coniugi, quindi vorrei sapere cosa devo fare per iniziare la negoziazione. Mi devo rivolgere subito all'avvocato o a qualche ufficio pubblico? La negoziazione assistita ha un costo?
Grazie
 
È necessario rivolgersi almeno ad un Avvocato, in quanto la nuova procedura denominata negoziazione “assistita” consiste nel sottoscrivere un impegno a collaborare/negoziare per risolvere una lite con l'assistenza obbligatoria di uno o più Avvocati.
Gli Avvocati, peraltro, hanno il dovere deontologico di informare il cliente, al momento del conferimento di un qualsiasi incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita e delle ipotesi in cui questa è obbligatoria (in materia di incidenti stradali e tra imbarcazioni nonché per le domande di pagamento fino a € 50.000).
In generale, la negoziazione assistita può dirsi divisa in tre fasi: invito, convenzione e accordo.
INVITO: è il primo atto da compiere e da inviare alla controparte. Deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio.
CONVENZIONE: è la pattuizione con la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia. Deve essere redatta a pena di nullità in forma scritta. Nella convenzione deve essere indicato l’oggetto della controversia e il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni).
ACCORDO: è l’atto con il quale le parti compongono la controversa. Deve essere sottoscritto dalle parti  e dagli avvocati che le assistono. Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e verificano che l’accordo non violi le norme imperative e dell’ordine pubblico. Inoltre, quando la negoziazione ha ad oggetto uno degli atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione dell'accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale  a ciò autorizzato (il notaio), per poter così regolarmente procedere anche alla trascrizione.
 
La negoziazione in MATERIA DI FAMIGLIA si può utilizzare per la separazione tra coniugi, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Tuttavia, l'accordo raggiunto deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica competente per ottenere un nullaosta, inoltre, nel caso in cui ci siano figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap, o economicamente non autosufficienti, l’Avvocato è obbligato a trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza, altrimenti, lo trasmette al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi 30 giorni, un’udienza per la comparizione delle parti.
 
I costi relativi ai compensi dell’Avvocato dovrebbero essere ridotti rispetto all’assistenza nell’ambito di un processo civile (con riferimento ai parametri per l’attività giudiziale e stragiudiziale di cui al D.M. 55/2014, ad esempio, in ipotesi di valore della controversia compreso nello scaglione tra 26.001 e 52.000 Euro, i costi medi giudiziali sarebbero intorno ad € 10.584,45 circa, mentre in ipotesi di negoziazione assistita, i costi stragiudiziali ammonterebbero, invece, ad € 3.348,68 circa), tuttavia, gli adempimenti e le responsabilità a carico dell'Avvocato potrebbero determinare una richiesta di compenso non diversa da quella per l'assistenza giudiziale (a fare la "differenza", quindi, sarebbero i tempi, piuttotsto che i costi, ridotti nella procedura di negoziazione rispetto al processo).
Comunque, nei casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria ai fini della procedibilità, la parte assistita può chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato fornendo al professionista i relativi documenti.
 
Risposta al quesito redatta il 26.01.2015 dall'Avv. Andrea Cruciani.
Contatti: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
Articoli correlati: