Salve, che differenza c’è tra essere comproprietario con mio fratello ed essere in comunione con mia moglie, sono sposato da tre anni e recentemente ho comprato casa dove abito con la mia famiglia, prima era metà mia e metà di mio fratello, adesso cosa cambia? 

 

Preliminarmente occorre distinguere se sia in comunione legale tra i coniugi soltanto la metà della casa acquistata recentemente o l’intero immobile ma ciò dipende da quando e come sia stata acquistata la prima metà (infatti, se ereditata o ricevuta per donazione sarà bene personale, altrimenti rileva se sia stata acquistata prima o dopo il matrimonio e in che modo).
Quanto al regime patrimoniale dei coniugi, in mancanza di diversa scelta, è costituito dalla comunione legale dei beni, istituto diverso dalla ordinaria comunione o comproprietà, che può riguardare qualsiasi soggetto, coniugi e non, con riferimento a determinati beni e diritti sugli stessi.

Le quote dei partecipanti alla comunione ordinaria si presumono uguali ma possono non esserlo, dipende dalle modalità e titolarità dell’acquisto di ciascuna singola quota. Tra i coniugi in regime di comunione legale invece si parla di quote indivise e identiche su ciascun bene facente parte della comunione e gli acquisti compiuti dopo il matrimonio, anche se da un solo coniuge, in genere (salvo quanto previsto in ipotesi specifiche di legge), entrano a far parte della comunione legale tra coniugi.

In particolare, mentre in ipotesi di comunione ordinaria, ciascun condividente può liberamente disporre della propria quota di diritto (proprietà, usufrutto o altri diritto reale) e per gli atti di ordinaria amministrazione si decide a maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, diversamente, il regime della comunione legale prevede che gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro siano annullabili entro un anno se riguardano beni immobili o beni mobili registrati oppure il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o al pagamento dell'equivalente ove non sia possibile la ricostituzione (cfr. art. 184 codice civile).
Invero, ai sensi di legge, il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto sia necessaria nell'interesse della famiglia.
Peraltro, anche la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (ad esempio la locazione) e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Soltanto in caso di impedimento di uno dei coniugi l'altro può compiere gli atti necessari, ma deve essere munito di procura risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata altrimenti occorre un’apposita autorizzazione giudiziale.
Mentre la comunione ordinaria si può sciogliere in qualsiasi momento mediante divisione del bene ove possibile o acquisto di tutte le quote da parte di un solo soggetto, la comunione legale si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi (cfr. art. 191 e 192 c.c. nonché l’art. 193 c.c. in tema di separazione giudiziale dei beni).
Quanto alla garanzia patrimoniale, i beni della comunione rispondono oltre che di tutti i pesi ed oneri già gravanti su di essi al momento dell'acquisto anche di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi di tutti i carichi dell'amministrazione coniugale e delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia.
Inoltre, quanto alle obbligazioni personali e contratte separatamente da ciascun coniuge, i beni della comunione rispondono fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali di quest’ultimo. I creditori della famiglia invece possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno coniuge, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfarli (cfr. artt. 189 e 190 codice civile).

Risposta al quesito a cura di Avv. Andrea Cruciani il 28.12.2015
Contatti:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.