E' possibile usufruire del patrocinio cosiddetto gratuito per la negoziazioine assistita delle controversie?
 
Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, quindi in ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto la richiesta di un pagamento a qualsiasi titolo di somme entro € 50.000,00 oppure di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve compenso all’avvocato.
La parte deve comunque rilacsciare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, ed è altresì tenuta ad esibire la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
 
Risposta al quesito a cura di Andrea Cruciani il 30.03.2016
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