Quali debiti si trasferiscono agli eredi? Il Fisco può agire contro un solo erede? Chi paga i debiti tributari del defunto?
 
In generale, ciascun erede risponde dei debiti ereditari in proporzione alla rispettiva quota di eredità. 

In particolare, tuttavia, segnatamente in relazione al Fisco, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie anche del proprio defunto, quindi l’intero dovuto può essere chiesto indistintamente anche ad un solo erede, purché il presupposto dell’obbligazione fiscale si sia in ogni caso verificato anteriormente alla morte del dante causa. Comunque, agli eredi si trasmettono soltanto gli importi delle imposte ereditate, non invece le sanzioni e gli interessi per l’omesso versamento imputabile al defunto.

Pertanto, oltre alla obbligatoria dichiarazione di successione, gli eredi rispondono nei confronti del Fisco del pagamento di eventuali debiti lasciati dal de cuius, salvo rinuncia all’eredità (o accettazione con beneficio di inventario) nei rispettivi termini di legge e l’Agenzia delle Entrate ben può aggredire anche il loro patrimonio personale, ovverosia non soltanto quanto ricevuto in eredità.

Tuttavia, non si trasmettono agli eredi le sanzioni per le violazioni amministrative quali le multe per le violazioni del codice della strada, inoltre, in caso di cartella esattoriale per il mancato pagamento di tasse, ad essere dovuto dagli eredi è soltanto l‘importo del tributo senza sanzioni, interessi ecc. ed a condizione che sia stata interrotta la prescrizione o non sia decorso il relativo termine. A tal fine è necessario presentare apposita istanza in autotutela presso l’Ente competente per il tributo in questione. Sono invece a carico degli eredi le sanzioni che derivano dal ritardo dei pagamenti successivi all’apertura della successione.

Si evidenzia, al riguardo, che qualora l’istanza in autotutela non sia accolta nei termini di scadenza per l’impugnazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, questa diventa definitiva e gli eredi sono obbligati al pagamento dell’intero importo in cartella, anche con riferimento alle sanzioni e interessi che, come detto, non sarebbero dovuti.

 

Risposta al quesito a cura di Avv. Andrea Cruciani il 14.07.2018