Tre anni fa circa ho acquistato una casa rientrante tra le abitazioni “non di lusso” usufruendo delle agevolazioni fiscali, ora ho ricevuto un avviso di liquidazione che contiene la revoca di questa agevolazione prima casa in quanto l’immobile non rientrerebbe in questa categoria. Può chiarirmi se è fondata la richiesta dell’agenzia delle entrate e come posso oppormi?
 
Innanzitutto in base all’art. 76, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l’attività di accertamento volta a recuperare la maggiore imposta soggiace al termine di decadenza triennale e il contribuente può impugnare l’avviso con ricorso alla competente commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica cioè da quando ha ricevuto l’avviso di liquidazione.
Salvo verificare la legittimità in fatto e in diritto nel suo caso particolare  alla luce delle disposizioni del citato D.P.R. 131/86, il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, in via generale va detto che si deve far riferimento alla data di acquisto dell’immobile e non della sua costruzione per verificare il diritto del contribuente alle agevolazioni “prima casa” (Cassazione, sentenza n. 17600 del 28 luglio 2010).
I criteri identificativi delle cosiddette “abitazioni di lusso” sono indicati nel D.Min. dei Lavori pubblici  2 agosto 1969 n. 1072, articoli 1-8, ai quali si rimanda per brevità, per cui ricorrendo le caratteristiche di queste tipologie di immobili non sono concesse le agevolazioni fiscali cd. prima casa.
In materia la recente Cassazione n. 18580/2010 ha ribadito il principio di diritto per cui ai fini della fruizione dei benefici fiscali dell’acquirente di prima casa è rilevante la residenza anagrafica  di questi nel Comune dove si trova l’immobile oggetto della compravendita, essa prevale sulla realtà fattuale che non ha rilevanza giuridica.
Ricordiamo che la residenza va trasferita entro diciotto mesi dall’atto di acquisto, nel rogito l’acquirente beneficiario dovrà espressamente far inserire tale dichiarazione e dovrà comunque presentare l’istanza al Comune competente entro tale termine per non rischiare la revoca del beneficio.
Infine va menzionata la circolare n. 38 del 12 agosto 2005 dell’Agenzia delle Entrate che ribadisce come nell’atto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare.


Quesito redatto il 26.9.2011 dall'Avvocato Luigi De Valeri - Studio Legale De Valeri Roma