Spett.le Tusciafisco, anche il libero professionista che ha una struttura minimale (una organizzazione di modesta entità) ha l’obbligo di pagare l’IRAP?

Per la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione sì.

Con la sentenza 27 Settembre 2011, n. 19688, infatti, i giudici di legittimità hanno stabilito che un professionista (non dipendente o collaboratore) è soggetto al prelievo fiscale anche nel caso in cui la struttura sia minimale.

Con detta pronuncia la Cassazione ha accolto il ricorso che l’amministrazione finanziaria aveva presentato avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale di accordare il rimborso dell’imposta a due commercialisti ed un avvocato perché, “pur essendo liberi professionisti, erano titolari di un assetto organizzativo di rilievo minimale”.

Nella sentenza de qua si legge testualmente “per l’Irap è necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di più rispetto agli elementi minimi richiesti per l’esercizio dell’attività professionale, la quale, in mancanza di essi, costituisce l’unico dato che è fonte del reddito derivatone. Ciò posto, tuttavia va osservato che in tema di IRAP l’applicazione dell’imposta è esclusa soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Infatti il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, e che tuttavia non era stato assolto nel caso in esame”.

Spetterà quindi al contribuente che vuole ottenere il rimborso fornire la prova di non essere tenuto al pagamento dell’IRAP, e che, quindi, la propria attività non presenta i requisiti dell’autonoma organizzazione, e poiché nella fattispecie oggetto di controversia, i professionisti non hanno adempiuto al sopra menzionato onere probatorio, i giudici della Corte non hanno potuto far altro che accogliere il ricorso dell’Agenzia, dando ragione al Fisco.


Quesito redatto il 13.10.2011 dall'Avvocato Emanuele Verghini - Studio Legale Verghini Roma