Attenzione la legge di stabilità 2013, in vigore dall’1.1.2013, prevede, tra le principali misure di carattere fiscale, la riapertura dei termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2013, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. A tal fine, entro il termine del 30.6.2013.

Spettabile Tusciafisco.it, ho avuto modo di sapere che c'è nuovamente la possibilità di rivalutare in bilancio un terreno di proprietà. Potrei avere maggiori informazioni al riguardo?

La disciplina della rivalutazione di cui al quesito proposto, è originariamente prevista dalla Legge finanziaria del 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448), in particolare:
  • dall'art. 5, per la rivalutazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
  • dall'art. 7, per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
La legge prevede, infatti, che sia per le partecipazioni, sia per i terreni edificabili e con destinazione agricola, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (art. 81, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR), può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita a richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

L'imposta sostitutiva è pari:
  • al 4% per le partecipazioni qualificate;
  • al 2% per le partecipazioni non qualificate;
  • al 4% per cento del valore del terreno.
L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Sotto il profilo soggettivo, la rivalutazione dei terreni, agricoli e edificabili, interessa:
  • persone fisiche
  • società semplici
  • società di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali
  • associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche, in quanto equiparate alle società semplici
  • enti non commerciali
  • soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato senza stabile organizzazione in Italia
La possibilità di rivalutare prevista dai sopracitati articoli 5 e 7 della Legge finanziaria 2002 è stata più volte riproposta, da ultimo con l'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto Sviluppo).

L'articolo 7, rubricato «Semplificazione fiscale», prevede infatti la possibilità di applicare le disposizioni degli articoli 5 e 7 della L. n. 448/2001 anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2011.
Le imposte sostitutive possono quindi essere rateizzate a decorrere dalla data del 30 giugno 2012 (data prorogata al 2 luglio 2012, poichè il 30 giugno è sabato). Stessa data per la redazione ed il giuramento della perizia.

Il legislatore ha fornito, con l'art. 7 del Decreto sviluppo, un'importante specificazione circa il problema relativo all'eventuale recupero dell’imposta sostitutiva nel caso si fosse provveduto a nuova rivalutazione. Al comma 2, lett. ee), infatti, è scritto che: «i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa».


Risposta al quesito redatta il 20.10.2011 dal Dott. Riccardo Cerulli - Webmaster tusciafisco.it

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