Nel corso del 2009 è stato estinto anticipatamente da parte dei coniugi un mutuo ipotecario, cointestato ad entrambi, per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale. Contestualmente viene stipulato un nuovo mutuo intestato ad uno solo dei coniugi. Tanto premesso si chiede di sapere se l’unico coniuge intestatario possa fruire, nei limiti  previsti dalla legge, della detrazione di tutti gli interessi passivi.

 

In virtù di quanto disposto dall’art. 15, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986 è stabilita una detrazione dell’imposta nella misura del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari,  stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad  abitazione principale entro un anno  dall’acquisto stesso, per un importo non superiore ad Euro 4'000. Tale beneficio fiscale viene riconosciuto anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati come previsto dal citato art. 15, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986.

Se il nuovo mutuo è di importo superiore alla residua quota di capitale incrementato degli oneri accessori, la detrazione spetta nei limiti della predetta quota.
Nel caso prospettato nel quesito il coniuge intestatario del nuovo contratto di mutuo assume l’onere dell’intero mutuo residuo, comprensivo quindi della quota dell’altro coniuge, realizzando una situazione simile all’accollo del vecchio mutuo con successiva estinzione dello stesso ed accensione del nuovo mutuo. Situazione questa che avrebbe consentito al coniuge medesimo, attraverso la stipula del secondo mutuo, di continuare a fruire dell’intera detrazione, originariamente divisa con l’altro coniuge.
Pertanto, il coniuge, quale unico titolare del contratto di mutuo, può fruire della detrazione fiscale prevista dal citato art. 15, co. 1, lett. b) D.P.R. 917/1986 in relazione all’intero ammontare degli interessi passivi corrisposti in dipendenza del nuovo contratto di mutuo, rispettando, ovviamente , tutti gli altri limiti e condizioni stabiliti dalla norma citata.