Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022 - Risoluzione 12/E del 14 marzo 2022

Allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo

“7701” denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020” (per le opzioni fino al 16/02/2022 codice tributo 6921);

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E/2022, ha istituito il codice tributo 6965 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole e della pesca.

Il decreto legge Taglia prezzi all’articolo 18 ha riconosciuto alle imprese che svolgono attività agricole o della pesca un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare del 2022.

Il contributo è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività. Il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.


Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24 codice tributo 6965

 

 

Gasolio agricolo e credito imposta anno 2022 esteso fino al 31 dicembre 2022

Codice tributo 6740 credito imposta gasolio per autotrazione

Fattura elettronica i nuovi codici natura operazione

Modello richiesta dati per fatturazione elettronica

Regime forfetario fac simile esonero ritenuta

Esempi di compilazione del modello F24

Credito imposta formazione 4.0

Cosa è il contratto di rete

Il credito d’imposta suddetto è stato qualificato come un aiuto di Stato e bisognerà compilare il quadro RU e il quadro RS.

Il quadro RU dovrà essere compilato nel modo seguente:

Codice O9: Credito d’imposta di cui all’art. 18 D.L. n. 21/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel primo trimestre 2022.
Codice Q1: Credito d’imposta di cui all’art. 3-bis D.L. n. 50/2022, a favore delle imprese esercenti attività della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel secondo trimestre 2022.
Codice Q6: Credito d’imposta di cui all’art. 7 D.L. n. 115/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel terzo trimestre 2022.
Codice Q7: Credito d’imposta di cui all’art. 2 D.L. n. 144/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e di quelle esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO “01.61”, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel quarto trimestre 2022.


Il quadro RS dovrà essere compilato nel modo seguente:

Codice 76: Credito d’imposta di cui all’art. 18 D.L. n. 21/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel primo trimestre 2022.
Codice 78: Credito d’imposta di cui all’art. 3-bis D.L. n. 50/2022, a favore delle imprese esercenti attività della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel secondo trimestre 2022.
Codice 79: Credito d’imposta di cui all’art. 7 D.L. n. 115/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel terzo trimestre 2022.
Codice 80: Credito d’imposta di cui all’art. 2 D.L. n. 144/2022, a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e di quelle esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO “01.61”, per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per la propria attività nel quarto trimestre 2022.

 

Il codice tributo “1792” da utilizzare per pagare il saldo dell’ imposta sostitutiva sui redditi al 15% , relativa al nuovo regime forfetario di cui all’art. 1, c. 64,  legge n. 190/2014.
 
Si precisa che il codice si può utilizzare anche per importi a credito da compensare e che è possibile pagare a rate il saldo delle imposte.
 
1790 codice tributo per il pagamento del primo acconto (è rateizzabile)

1791 codice tributo per pagamento del secondo acconto (non è rateizzabile)
 
 
Clicca qui per scarica un esempio di compilazione del modello F24
 
 
 
Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
 
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Categorie contribuenti forfettari:
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
 
 
 
 
 
 
Vai alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente oltre 500 fac simili di fatture, dichiarazioni, liberatorie su  misura per te !
 
 

 

Codice tributo 6897 credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

Per poter utilizzare in compensazione il credito di imposta formazione 4.0 occorre indicare il codice tributo 6897 nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Il codice è utilizzabile solo per indicare un importo a credito da compensare ovvero per indicare un importo a debito per ravvedimento operoso.

La certificazione contabile obbligatoria per il Credito Formazione 4.0

Il credito va esclusivamente usato in compensazione con mod. F24 "telematico", a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi sostenuti.

Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione modello F24 codice tributo 6897

 

SI ESEGUONO ANCHE REVISIONE CONTABILI VOLONTARIE DEI FASCICOLI R&S E FORMAZIONE 4.0

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Ti potrebbe interessare:

 

Trasferimento del credito d'imposta non utilizzato dalla società ai soci

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0

Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta

Audit volontaria fascicolo credito imposta Formazione 4.0

Credito formazione 4.0 modello comunicazione MISE

Credito imposta formazione 4.0

Altri codici tributo F24 PMI

Attento imprenditore

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Vai alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente 365 modelli di lettere, dichiarazioni, liberatorie, fatti su misura per te ! 

 

Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Codici tributo crediti imposta investimenti 4.0 

Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021: 

-6933, per il credito d’imposta investimenti beni materiali “4.0” ex art. 1 co. 189 della L. 160/2019. E' utilizzabile a partite dell’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni;

-6934, per il credito d’imposta investimenti beni immateriali “4.0” ex art. 1 co. 190 della L. 160/2019. Sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni;

-6935, relativo al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi “ordinari” ex art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020 "L3"; 

-6936 relativo al credito d’imposta investimenti beni materiali “4.0” ex art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni "2L".

-6937, relativo al credito d’imposta investimenti in beni immateriali “4.0” ex art. 1 co. 1058 della L. 178/2020. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni "3L"

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard (art. 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio 2020; art. 1, commi da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio 2021);

Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi 198-209, Bilancio 2020);

Credito d’imposta formazione 4.0. (art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Stabilità 2018).

Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019:
- 6897 denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

 

I codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione.

I dati dei crediti d’imposta fruiti a valere su fondi del PNRR vanno indicati, a fini di monitoraggio, anche nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.

 

Trasferimento del credito d'imposta non utilizzato dalla società ai soci

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0

Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta

Credito formazione 4.0 modello comunicazione MISE

Credito imposta formazione 4.0

Attento imprenditore

 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Vai alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente 365 modelli di lettere, dichiarazioni, liberatorie, fatti su misura per te ! 

 

 

Codice tributo 6921 denominato SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020 da indicare nel modello F24.


Per il superbonus 110 affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti.

Il cessionario del bonus casa ceduto può utilizzare in compensazione il corrispondente credito d’imposta acquisito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione del modello di comunicazione ma non prima del primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese agevolate.

Per le spese sostenute nel 2020, se la comunicazione avviene entro il 16 marzo, il cessionario può utilizzare il credito nel corso del 2021 ma non prima del prossimo 10 aprile 2021.

Con la risoluzione n 83/E del 28 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare in compensazione con il modello di delega F24 dei crediti d’imposta relativi ai bonus casa ceduti.

Il codice deve essere indicato nella sezione «Erario», in corrispondenza alle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati» ovvero, se il contribuente deve eseguire il riversamento del credito compensato, nella colonna «importi a debito versati» mentre nel campo «anno di riferimento» (formato «AAAA») deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2020, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2021”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono attivi dal 1° gennaio 2021.

Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
“6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

 

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34 della legge n. 388/200 per i crediti di imposta e contributi (pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022), né il limite di 250.000 euro, applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

 

Scadenzario fiscale annuale
 
Formulari e modulistica gratuita
 
 
 
 
 
Vai alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente 365 modelli di lettere, dichiarazioni, liberatorie, fatti su misura per te !

 

Cos’è il codice tributo 8904 ? E’ il codice utilizzato per versare le sanzioni IVA nel caso di ravvedimento operoso, dovute ad esempio per sanare un tardivo versamento IVA.
Per sanare tale omissione occorrerà versare il tributo Iva omesso con lo stesso codice previsto per l'ordinario versamento oltre a interessi - utilizzando il codice tributo 1991 -  e “sanzione IVA ridotta” utilizzando il codice tributo 8904.

Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24
 
 
Clicca qui per andare direttamente alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente 365 modelli di lettere, dichiarazioni, liberatorie, fatte su misura per te !
 
 
 

Acconto IRPEF codice tributo 4033 Clicca qui per scaricare un esempio di come va redatto il modello F24.
 
L’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dovuta in base alla precedente dichiarazione e va pagato quando la cifra riportata nel rigo RN33 risulta uguale o superiore ad euro 51,65. L'importo va versato:
  • in unica soluzione entro il 30 novembre se il totale dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se la somma determinata è uguale o maggiore di euro 257,52. La prima, nella misura del 40% (50% per i soggetti ISA), entro il 30 giugno (salvo proroghe), utilizzando il codice tributo 4033. La seconda, nella restante misura del 60 per cento (505 per i soggetti ISA), entro il 30 novembre ed utilizzando il codice tributo 4034.
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata anche ratealmente.
 
I codici tributo più ricorrenti da utilizzare a giugno per il versamento delle imposte e delle tasse, e più precisamente del saldo e acconto dell’Irpef, Iva, Irap Ires nonchè addizionali regionali e comunali:
4001: Irpef – Saldo
4033: Irpef – Acconto prima rata
6099: IVA annuale – Saldo
1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario 3801: Addizionale regionale
3844: Addizionale comunale
3843: Addizionale comunale – Acconto
1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Saldo
1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto prima rata
1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio – Acconto seconda rata o unica soluzione
1842: Cedolare secca locazioni – Saldo
 
Vai alla sezione modulistica del sito Tusciafisco per scaricare gratuitamente 365 modelli di lettere, dichiarazioni, liberatorie, fatte su misura per te !

Devi aprire la partita IVA? Cerca qui la tua attività..