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Gli autotrasportatori di cose per conto terzi, gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante e  i contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime ex art. 74, commi 4 e 5 D.P.R. 633/72, sono tenuti al versamento dell'Iva dovuta relativa al quarto trimestre dell'anno precedente al netto dell'acconto versato entro il 16 febbraio.
Nei casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
 
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA - quarto trimestre (art. 74, D.P.R. 633/72).

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6031 IVA 1 trimestre da versare entro il 16 maggio

6032 IVA 2 trimestre da versare entro il 20 agosto

 
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Cos'è il codice tributo 1712 ? E' il codice tributo per versare l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto di imposta.

Scritture contabili:
Dare) Erario c/acc. imp. sost. TFR             Avere) Banca  

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Art. 2120 - Disciplina del trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (1).
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.
(1) Dichiarata illegittimità di questa lettera, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142 del 5 aprile 1991, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell’anticipazione in ipotesi di acquisto “in itinere” comprovato con mezzi idonei a dimostrare l’effettività.

Versamento IVA mensile di novembre, codice tributo 6011, da pagare entro il 16 dicembre.
 
Versamento minimo: Importo a debito di importo pari o superiore a 25,82 euro

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Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali

 

LIPE scadenze invio telematico:
I trimestre (Gennaio - Febbraio e Marzo) 31 maggio
II trimestre (Aprile - Maggio e Giugno) 16 settembre
III trimestre (Luglio - Agosto e Settembre) 30 novembre
IV trimestre (Ottobre - Novembre o Dicembre) 28 febbraio

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Versamento IVA mensile di dicembre, codice tributo 6012, da versare entro il 16 gennaio. Il versamento non è dovuto se inferiore a 25,82 euro.
 
Chi: Contribuenti Iva mensili
 
Versamento minimo: Importo a debito di importo pari o superiore a 25,82 euro

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Categorie contribuenti:
Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie


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Calendario Versamenti IVA:

Gennaio            16 febbraio 202_
Febbraio            16 marzo 202_
Marzo                16 aprile 202_
I trimestre         16 maggio 202_
Aprile                16 maggio 202_
Maggio              16 giugno 202_
Giugno              16 luglio 202_
II Trimestre     20 agosto 202_
Luglio                20 agosto 202_
Agosto              16 settembre 202_
Settembre         16 ottobre 202_
III trimestre   16 novembre 202_
Ottobre            16 novembre 202_
Novembre        16 dicembre 202_
Acconto IVA      27 dicembre 202_
Dicembre         16 gennaio 202_
IV trimestre   16 marzo 202_

 

 

Versamento IVA mensile di ottobre codice tributo 6010, da versare entro il 16 novembre. Nei casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
 
Versamento minimo: Importo a debito di importo pari o superiore a 25,82 euro

Come compilare il modello F24
 
 
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Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24 dell'acconto Irpef in scadenza il 30 novembre. L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno precedente è maggiore di euro 51,65, è pari al 100% dell'imposta e non è rateizzabile.
 
Per il calcolo dell’acconto è possibile utilizzare alternativamente due metodi, ossia:
•    storico (che si basa sull’imposta pagata per il 2016);
•   previsionale (che si basa sull’imposta che si presume dover pagare per il 2017 in considerazione dei minori redditi/ricavi e/o di maggiori oneri detraibili/deducibili che si prevedono di avere). 

Il codice 1038 dal 01 gennaio 2017 è stato soppresso. Al suo posto va utilizzato il codice 1040 che dal 2017 utilizzeremo quindi anche per versare le ritenute sulle provvigoni.

Il vecchio codice tributo 1038, fino al 31/12/2016, era il codice che andava indicato nel modello F24 che le aziende mandanti utilizzavano per pagare le ritenute su provvigioni, anche occasionali, di agenti e rappresentanti di commercio, procacciatori di affari, commissionari ecc. ecc. 

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