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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 16/E (download .pdf) del 4 febbraio 2014, per consentire la compensazione, tramite modello F24 Crediti PP.AA., dei crediti con lo Stato e gli enti pubblici ha istituito il seguente codice tributo:
  • PPAA” denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
In sede di compilazione del modello “F24 Crediti PP.AA.”, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “numero certificazione credito” è valorizzato con il numero della certificazione del credito attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione utilizzato in compensazione. Il campo “anno di riferimento”, non deve essere valorizzato.
 
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 37/E (download .pdf) del 27 maggio 2013, per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo TARES ha istituito i seguenti codici tributo:
  • 3944” denominato “TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
  • "3950” denominato “TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
  • "3955” denominato “MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono inoltre i seguenti codici tributo:
  • 3945” denominato “TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI
  • "3946” denominato “TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”
  • "3951” denominato “TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - INTERESSI”
  • 3952” denominato “TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - SANZIONI”
  • "3956” denominato “MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - INTERESSI”
  • "3957” denominato “MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - SANZIONI”
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare:
  • nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  • nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il
    suddetto campo è valorizzato con “0101”;
  • nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Tobin Tax istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, Risoluzione 62/E del 04/10/2013:
  • 4058 denominato "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012";
  • 4059 denominato "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012";
  • 4060 denominato "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012".
Questi codici vanno esposti nella sezione “Erario” del modello F24, con indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento” del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
 
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Tipo contribuente: Sostituto di imposta. Codice tributo 1001 descrizione ritenute su retribuzioni stipendi pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.

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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 58/E (download .pdf) del 9 dicembre 2013, per consentire il versamento tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle plusalenze, ha istituito i seguenti codici tributo:
  • 1140” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari – ACCONTO – art. 2, c. 5, dl 30 novembre 2013, n. 133.

 

Il codice tributo 1140 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di titoli di partecipazione e altri proventi finanziari, da parte degli intermediari, a titolo di acconto.

 

Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 1140

 

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3813 IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione da versare con il modello F24 entro il 30 novembre e non è rateizzabile.

Come compilare il modello F24

Per il calcolo dell’acconto è possibile utilizzare alternativamente due metodi, ossia:
•    storico (che si basa sull’imposta pagata per il 2015);
•    previsionale (che si basa sull’imposta che si presume dover pagare per il 2016 in considerazione dei minori redditi che si prevedono di avere). 

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57/E (download .pdf) del 16 settembre 2013, per consentire il versamento tramite modello F24, della sanzione irrogata per decadenza dalla rateazione, ha istituito i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, in cui sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
  • 9475” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erarialiart. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010
  • "9476” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale comunale all'IRPEF art. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010
  • "9477” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale regionale all'IRPEF art. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010
  • "9478” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP art. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010

I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

Abstract:
«L’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell’accertamento”.
In particolare, l’articolo 29, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge, dispone che “(…). L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, (…) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (…)”. Tali ultimi articoli prevedono che, nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo».

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