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Codice tributo 1713 saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta.
I sostituti d’imposta sono tenuti al versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato (codice tributo 1712), sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno. Per il Versamento va utilizzato il mod. F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, o il mod. F24 presso banche, agenzie postali, agenti della riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di partita Iva

Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24.

Codice tributo 3913 - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE

Esempio di compilazione del modello F24
 

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 99/E (download .pdf) del 12 novembre 2012, per consentire il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sull'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - articolo 24, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e delle somme dovute ai sensi dell’articolo 110, comma 9-bis, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (T.U.L.P.S.) istitusice i seguenti codici tributo:
  • “5322” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5323” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • “5324” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5325” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse ippiche – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • “5326” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5327” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • “5328” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5329” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sulle scommesse sportive – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • “5330” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5331” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • “5332” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5333” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • “5334” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5335” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – SANZIONI”;
  • “5336” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – IMPOSTA E INTERESSI”;
  • “5337” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo – art. 24, c. 1, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia – SANZIONI”;
  • “5338” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica – interessi di dilazione per rateizzazione delle somme dovute – art. 24, c. 7, d.l. n. 98/2011”;
  • “5339” denominato “Controllo automatizzato – imposta unica – interessi di dilazione per rateizzazione delle somme dovute – art. 24, c. 7, d.l. n. 98/2011 – di competenza della regione Sicilia”.
  • “5321” denominato “Recupero spese per trasporto, custodia e distruzione di apparecchi confiscati – art. 110, c. 9-bis, del T.U.L.P.S.”
In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:
  • nel campo “ente”, della lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, della sigla della provincia ove ha sede l’ufficio di AAMS che ha emesso la comunicazione di irregolarità;
  • nel campo “codice identificativo”, del “codice concessione” (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
  • nel campo “rateazione”, in caso di versamento in forma rateale, del numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”);
  • nel campo “mese”, nessun valore;
  • nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce la liquidazione automatizzata, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “codice atto”, del codice dell’atto oggetto di definizione, così come assegnato dall’ufficio emittente.

Per quanto concerne il codice “5321” denominato “Recupero spese per trasporto, custodia e distruzione di apparecchi confiscati – art. 110, c. 9-bis, del T.U.L.P.S.”, in sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:

  • nel campo “ente”, della lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, nessun valore;
  • nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • nel campo “mese”, nessun valore;
  • nel campo “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “codice atto”, nessun valore.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 98/E (download .pdf) del 12 novembre 2012, per consentire il versamento dell’imposta sul valore dei contratti di assicurazione ititusice i seguenti codici tributo:
  • 1695” denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Codice Tributo 3919 - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - quota per lo STATO"

Una delle principali novità per il 2013 è stata l’eliminazione della riserva statale dell'imposta IMU (escluso il gruppo D) che ora è destinata per intero ai Comuni con l'unico codice tributo 3918; è invece interamente riservata allo Stato l'imposta sugli immobili appartenenti al gruppo D con aliquota stabilita al 7,6 per mille. Per questi immobili il Comune può solo determinare una maggiorazione dell'aliquota (di massimo 0,3 punti percentuali) riservando a se tale maggiorazione.
 
 
Codice tributo 3918 - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati " riguarda il versamento dell’IMU con riferimento agli immobili diversi dalla prima casa; parliamo quindi di seconde case, uffici, capannoni, immobili ad uso commerciale. Clicca qui per approfondire.
 

Acconto: versamento da effettuare entro il 16 giugno

Saldo: versamento da effettuare entro il 16 dicembre se non festivo

 
 
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Al fine di consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (nota 1), l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo contenuti nella Risoluzione n. 93/E del 10 ottobre 2012 (download .pdf). Per agevolare i contribuenti, nella tabella, in corrispondenza di ciascun codice tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

Nota 1:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
TITOLO IV - ACCERTAMENTO E CONTROLLI
Art. 36-bis - Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni
«1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonchè dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle  imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta».

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 86/E (download .pdf) del 14 settembre 2012 ha ridenominato le causali contributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici, in considerazione del fatto che è stata disposta la soppressione di enti e organismi, tra cui l’INPDAP, e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS. Inoltre, con la convenzione del 26 maggio 2006 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INPDAP, ora INPS Gestione ex Inpdap, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di pertinenza dell’Istituto.

Le nuove causale sono dunque le seguenti:

  • P151: CASSA C.T.P.S. – COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P152: CASSA C.T.P.S. – AVVISO BONARIO
  • P251: CASSA C.P.D.E.L. – COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P252: CASSA C.P.D.E.L. – AVVISO BONARIO
  • P351: CASSA C.P.I. – COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P352: CASSA C.P.I. – AVVISO BONARIO
  • P451: CASSA C.P.U.G. - COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P452: CASSA C.P.U.G. - AVVISO BONARIO
  • P551: CASSA C.P.S. - COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P552: CASSA C.P.S. - AVVISO BONARIO
  • P651: CASSA I.N.A.D.E.L. - COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P652: CASSA I.N.A.D.E.L.- AVVISO BONARIO
  • P751: CASSA E.N.P.A.S. - COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P752: CASSA E.N.P.A.S. - AVVISO BONARIO
  • P851: CASSA E.N.P.D.E.P. - COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P852: CASSA E.N.P.D.E.P. - AVVISO BONARIO
  • P951: CASSA UNICA DEL CREDITO – COMUNICAZIONE DI DEBITO
  • P952: CASSA UNICA DEL CREDITO – AVVISO BONARIO

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 83/E (download .pdf) del 7 agosto 2012, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle sanzioni per l’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, istitusice i seguenti codici tributo:
  • 9695” denominato “Sanzione – utilizzo componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - art. 8, c. 2, d.l. n.16/2012”;
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, sono valorizzati con le informazioni riportate nell’atto notificato al contribuente.

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