L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 57/E (download .pdf) del 16 settembre 2013, per consentire il versamento tramite modello F24, della sanzione irrogata per decadenza dalla rateazione, ha istituito i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”, in cui sono indicate anche le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
  • 9475” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erarialiart. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010
  • "9476” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale comunale all'IRPEF art. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010
  • "9477” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale regionale all'IRPEF art. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010
  • "9478” denominato “Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP art. 29, c.1, lett.a)-dl n. 78/2010

I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

Abstract:
«L’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, detta disposizioni in materia di “Concentrazione della riscossione nell’accertamento”.
In particolare, l’articolo 29, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge, dispone che “(…). L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, (…) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (…)”. Tali ultimi articoli prevedono che, nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo».