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9 Settembre 2026

Partecipazione qualificata

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Percentuale di diritti di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento ovvero percentuale di partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25 per cento (è sufficiente il superamento di uno dei due limiti).
Per i titoli negoziati in mercati regolamentati le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento.

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