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IMU quota riservata allo Stato
FOCUS - IMU
Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha diffuso, in data 18 maggio 2012, la Circolare n. 3/DF (download .pdf), avente ad oggetto «Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti».

Capitolo 9 - La quota dell'IMU riservata allo Stato:
«L'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 2012, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, pari allo 0,76%. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente allo Stato contestualmente a quella di competenza comunale.
Si precisa che gli incrementi di aliquota e le riduzioni deliberate dai comuni producono effetti unicamente sulla quota comunale e non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (da calcolare sempre all' 0,38%).

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I codice tributo da utilizzare sono:
  • 3914 – denominato “IMU imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
  • 3915 – denominato “IMU imposta municipale propria per i terreni – STATO”
  • 3916 – denominato “IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”
  • 3917 – denominato “IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”
  • 3918 – denominato “IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”
  • 3919 – denominato “IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”
Non appare superfluo, in questa sede, riassumere le seguenti fattispecie, in parte già illustrate in precedenza, per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato:
  • immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011);
  • unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011);
  • immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011);
  • casa coniugale assegnata all'ex coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012).
Si ricorda, invece, che nel caso in cui il comune disponga la riduzione o l'esenzione per l'IMU, nei confronti delle ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 460 del 1997, detta agevolazione non opera sulla quota di imposta riservata allo Stato, di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011, poiché l'art. 21 in commento si riferisce espressamente "ai tributi di pertinenza degli enti locali".
Le stesse considerazioni devono essere effettuate con riferimento alle agevolazioni, già illustrate, previste dal comma 86, dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995 e dal comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 207 del 2001.
Il comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, precisa, altresì, che le detrazioni previste dallo stesso art. 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Occorre richiamare quanto affermato con riguardo alle riduzioni dell'IMU previste per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, e cioè che queste si applicano anche ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato.
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi alla quota erariale si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU che si esamineranno successivamente.
Le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni».
 
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