Reti di Imprese attribuzione del codice fiscaleAgenzia delle Entrate, Risoluzione n. 70/E del 30 giugno 2011 (download .pdf)

OGGETTO: Modalità di iscrizione all’Anagrafe tributaria delle “reti di imprese”

«La rete di imprese è una figura introdotta con il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La disciplina normativa del contratto di rete è contenuta nell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinques del citato decreto-legge.
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. Ferma restando l'esclusione di soggettività tributaria in capo alla rete di imprese, è stato richiesto se sia possibile attribuire alla rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi.
Il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 - secondo cui possono essere iscritte all'Anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica - che non ne esclude quindi la specifica fattispecie.

Presentazione della richiesta di attribuzione del codice fiscale
La richiesta del codice fiscale viene effettuata presentando il modello AA5 “Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)” ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Il modello AA5 viene compilato tenendo presente che la denominazione di ciascun campo può anche non corrispondere ai nomenclatori propri del “contratto di rete”. Al fine di conformare i dati di specie, si forniscono alcune indicazioni per la compilazione.
Per uniformità di registrazione si ritiene corretto indicare, quale data di costituzione, la data di esecuzione dell’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese prescritta a carico di coloro che ne sono stati sottoscrittori originari e, quale denominazione, la locuzione “Rete di imprese” seguita dalla descrizione identificativa della rete.
Al fine di dare evidenza, in Anagrafe tributaria, della particolare iscrizione, viene istituito il codice “59 – Rete di imprese”, da utilizzare per l’indicazione della natura giuridica.
Quale sede legale viene indicato il luogo (comprensivo di indirizzo) che meglio identifica la collocazione della rete.
Per l’indicazione del codice attività, qualora alla rete non possa essere fatto corrispondere un unico codice identificativo desunto dalla Tabella dei codici di classificazione ATECO 2007, si suggerisce di indicare il codice “94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca”.
Quale rappresentante, viene indicato l’organo comune (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica).
In caso di modifica di uno degli elementi registrati in capo alla rete in Anagrafe Tributaria, il modello AA5 verrà presentato per comunicare la variazione dati; alla conclusione del contratto di rete, sempre con il modello AA5, verrà effettuata la comunicazione di estinzione».