Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Modello di Dichiarazione di successione (download .pdf)

Scheda informativa
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
  • i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trust
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
Soggetti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione: Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Come e quando
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l’apposito modulo (modello 4) disponibile presso gli uffici dell’Agenzia e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Attenzione: i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione vengono acquisiti d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate; i contribuenti non sono, quindi, più tenuti ad allegare alla dichiarazione gli “estratti catastali” (risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013).
Se si utilizza un modello differente, la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata alla Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.
Attenzione: Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.
Tutela dei dati personali (ai sensi del D.LGS. n. 196 del 2003 sulla privacy)
I dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte nonché per l’esecuzione degli adempimenti collegati, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, la firma e quelli necessari ad assolvere gli eventuali adempimenti collegati. Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. L’Amministrazione si impegna a trattare i dati personali nel pieno rispetto delle norme.
Come versare le imposte
Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali (per esempio, diritti di segreteria, tributi per copie di certificati) e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23.

Fonte: sito web Agenzia delle Entrate

In base all’articolo 2381 del Codice Civile, gli Amministratori delegati sono tenuti ad elaborare un report, con cadenza fissata dallo statuto ed in ogni caso almeno ogni sei mesi, che abbia ad oggetto l’andamento del semestre di riferimento.
Tali report vanno consegnati al Consiglio di Amministrazione, durante una sua adunanza.

La disposizioni normativa è dedicata alle sole Società per Azioni, ma parte della dottrina la ritiene applicabile anche alle Srl che abbiano adottato l’amministrazione collegiale con delega di poteri a singoli amministratori.

Lo staff di tusciafisco.it propone un fac-simile di relazione ex art. 2381 c.c. (cliccare qui per scaricare il file in formato word).

Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

Il Decreto Legge n. 70/2011, all’art. 5 ha disposto al comma 1, lettera d) che “la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza”, a decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 70/2011, per i contratti di vendita di immobili registrati è stato quindi abolito l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato previsto dalla normativa del 1978.


Il Decreto Legge 79 del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012 ed entrato in vigore dal 21 giugno c.a. ha soppresso la comunicazione “cessione di fabbricato” relativamente ai contratti di locazione e di comodato soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso .
L’articolo 2 del D. L. 79/2012 dispone che “la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191”. Dal 21 giugno 2012 non è più necessario effettuare la comunicazione di cessione fabbricato, perché tale adempimento è assorbito dalla registrazione del contratto, sia esso ad uso abitativo o diverso, senza distinguere tra conduttore persona fisica e conduttore persona giuridica.
L’onere di comunicare la cessione di fabbricato permane quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea o per meglio dire “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
 
TAG:

Devi aprire la partita IVA? Cerca qui la tua attività..