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II contratto di affitto di beni immobili ha una durata minima prevista dalla legge, che non è derogabile dalle parti e secondo quanto stabilito dall’art. 1372 del codice civile, può essere interrotto solo con il mutuo consenso di tutte le parti. E’ però possibile il recesso unilaterale dell’inquilino con il quale il rapporto di affitto si interrompe decorso il termine di sei mesi. Più precisamente si parla di recesso convenzionale quando esiste una precisa clausola contrattuale che regola l’interruzione anticipata del contratto; si parla invece di recesso legale quando questo potere è concesso da una norma di legge.
 
Se il contratto di locazione nulla dice sul recesso anticipato del conduttore allora l’inquilino potrà comunque recedere anticipatamente dal contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 431/98, qualora ricorrano gravi motivi che dovranno essere menzionati nella raccomandata che lo stesso inquilino invierà al locatore con un preavviso di almeno sei mesi.
 
Questi gravi, involontari, imprevedibili e sopravvenuti motivi possono ad esempio essere rappresentati dal trasferimenti per motivi di lavoro, da problemi di salute che rendono la casa non più idonea all’uso e all’allargamento del nucleo familiare.
 
Anche a seguito del recesso l’inquilino dovrà pagare i canoni di affitto pattuito fino all'effettivo rilascio dell'immobile non potendo imputare al pagamento degli stessi la cauzione a suo tempo versata in quanto posta a garanzia di eventuali danni alla casa.  Sarà poi il conduttore a dover effettuare il versamento dell’imposta di risoluzione pari ad euro 67,00 che andrà pagata mediante il modello F24 Elementi identificativi indicando il codice tributo 1503.

Fac simile della lettera da inviare al locatore:

Canone RAI dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio TV
La dichiarazione (predisposta sull'apposito modello approvato dalle Entrate) dev'essere presentata direttamente dal contribuente o dall’erede utilizzando un’apposita applicazione web, disponibile sul sito internet dell’Agenzia, tramite Fisconline o Entratel oppure per mezzo di intermediari abilitati;
qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il modello potrà essere inviato:
a) assieme a un documento di riconoscimento, per posta (in plico raccomandato senza busta) al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino;
b) tramite pec, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
 

Fac simile lettera raccomandata anatocismo da inviare alla banca e per conoscenza alla Banca d’Italia – Ufficio Vigilanza.
 

Oggetto: rapporto di apertura di credito in conto corrente n. ______, intrattenuto con la Vostra banca, Filiale di __________ ripetizione degli interessi anatocistici ed altre indebite competenze.


Il sottoscritto (indicare le generalità complete, ed eventualmente il numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) con la presente Vi comunica e significa quanto segue.

L'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede alcuni obblighi in capo all'ospitante e al datore di lavoro di stranieri o apolidi.
In base al comma 1 del citato articolo 7, infatti, "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza".

Il comma 2 dello stesso articolo 7, D.Lgs. n. 286/1998, descrive le informazioni necessarie che la comunicazione deve fornire.

Clicca qui per scaricare un modello in formato word della Comunicazione di ospitalità/alloggio/assunzione/cessione di immobile a straniero / apolide;

Clicca qui per scaricare il modello in pdf.

 

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L’articolo 1899 del Codice Civile “Durata dell'assicurazione” - così come modificato dal Decreto Bersani e dalla Legge n. 99/2009 - testualmente recita: “L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita”

Per disdire la propria polizza infortuni è quindi di norma sufficiente inviare una lettera preferibilmente mediante raccomandata a/r con un preavviso di almeno 60 giorni prima della fine dell’annualità.
Nella lettera andranno indicati tutti i dati del contrante come indicati nel contratto, il numero di polizza e la compagnia assicuratrice. Al modello firmato è poi opportuno allegare una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
 
Di seguito si riporta un fac simile della lettera di disdetta:

Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il Modulo DA1 - "Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata" in ogni sua parte (clicca qui per scaricare il Modulo DA1 e clicca qui per scaricare le relative istruzioni).
 
Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico Modulo DA2 - "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore" (clicca qui per scaricare il Modulo DA2).
 
Di seguito il testo delle istruzioni per il Modulo DA1:
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Premessa
Per aderire alla definizione agevolata è necessario utilizzare il modello di dichiarazione “DA1- Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”. Una volta compilato in ogni sua parte, il modello deve essere consegnato entro il 31 marzo 2017:

Modulo registrazione software mod. 349 clicca qui per scaricarlo gratuitamente.

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