Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Andrea & Fiorella S.p.a
Via Roma, 37
01100 Viterbo

                                                                         Viterbo, 13 gennaio 2014
Spett. ……..
Via Ronciglione n. 38
01100 Viterbo
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi che si è costituita a Viterbo,  L’Andrea & Fiorella S.p.a. per l’importazione in Italia di ………….. dai principali paesi produttore del mondo e in special modo dal ……, essendo noi gli esclusivisti per il ns. Paese della notissima ……….
Sappiamo che siete interessanti a fibre di particolare maturità, colore, resistenza, lunghezza ed elasticità, noi siamo in grado di fornirVi la materia prima meglio rispondente alle Vs. necessità e alle esigenze del mercato.
Saremo lieti d’inviarVi – senza alcun impegno da parte Vs. – campioni di greggio a richiesta e potremo anche esaminare un Vs. campione e dirVi se disponiamo di un prodotto simile, comunicandoVi in pari tempo le ns. quotazioni, che saranno senz’altro di Vs. gradimento.
A Vs. completa disposizione, distintamente salutiamo.

Andrea & Fiorella S.p.a.
 
Attento imprenditore

Verbale variazione sede

Verbale approvazione bilancio

Verbale fusione per incorporazione

Verbale revoca amministratore unico

Verbale adeguatezza assetto organizzativo

Registrazione verbale distribuzione riserve

Adeguati assetti organizzativi amministrativi contabili

Per informazioni scrivete a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 24/10/2014
 
Nel corso del 2012 il legislatore ha introdotto nuove norme in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari. Nello specifico l’articolo 62 del d.l. 1/2012, come successivamente integrato e modificato, ha introdotto l’obbligo di stipulare contratti in forma scritta per la cessione di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio italiano.
In questo contesto Unioncamere è intervenuta mettendo a punto alcuni contratti-tipo a supporto degli operatori obbligati a predisporre contratti scritti in linea con la nuova normativa. Tali contratti-tipo possono essere un riferimento anche nelle relazioni commerciali tra soggetti che pur non obbligati vogliano predisporre un contratto per la vendita di prodotti agricoli o alimentari. Infatti, la fissazione di regole chiare è elemento essenziale per evitare l’insorgere di contenziosi tra le parti.

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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 27/4/2012
 
Il condominio, quale forma particolare di comunione ordinaria risultato dalla commistione di unità abitative di proprietà esclusiva di singoli condòmini strutturalmente connesse a parti comuni ed insuscettibile di essere sciolta (c.d. comunione forzosa), riceve apposita normazione nel sistema codicistico italiano che, nel disegnare la dinamica dei diritti e dei doveri condominiali dei singoli, all’art. 1129 c.c. introduce un preciso obbligo: la nomina di un amministratore qualora si sia in presenza di più di 4 condòmini. Una tale previsione risponde alla precisa esigenza di contemperare i diversi interessi, di natura collettiva ed individuale, e soprattutto di rimediare all’empasse gestionale che altrimenti si creerebbe.
Il rapporto Amministratore-Condominio, benché non riceva un preciso inquadramento sinallagmatico, è generalmente ricondotto al rapporto di mandato, in forza del quale l’amministratore acquista un preciso potere esecutivo e di rappresentanza per l’appunto conferito dall’organo assembleare del condominio, titolare di potere deliberativo.
Un tale inquadramento facilita l’operazione di formalizzazione del rapporto Amministratore- Condominio, che in assenza di un contratto tipizzato ex lege, può ricostruirsi comunque sulla base del “contratto di mandato” arricchito degli aspetti peculiari degli artt. 1129 c.c. e ss.
Ne deriva così una schema contrattuale con il quale il condominio, la cui volontà confluisce nei modi dell’art. 1136 c.c. nella delibera assembleare da intendersi quale parte integrante del contratto stesso, conferisce mandato di amministrazione condominiale.
Nel contratto è disciplinato puntualmente l’intero rapporto obbligatorio, sia con riferimento al contenuto dell’incarico conferito all’amministratore in via ordinaria e straordinaria (con una elencazione che integra il testo normativo con fattispecie tipiche della prassi recepite dalla produzione giurisprudenziali), sia agli aspetti più strettamente legati al suo mandato, quale la durata, la revoca ed il compenso.
La sottoscrizione di un contratto in cui sono espressamente contemplate le mansioni dell’amministratore e sono disciplinati particolari aspetti, nella pratica fonte di controversia, come nel caso in cui il condominio rifiuti di retribuire l’Amministratore di un ulteriore compenso in caso di opere di straordinaria manutenzione, o l’Amministratore rifiuti di consegnare o far visionare documenti ai condòmini richiedenti, o ancora faccia transitare denaro del condominio su conti personali o infine non effettui il dovuto passaggio delle consegne all’atto del subentro del nuovo amministratore così ostacolandone la regolare attività, dovrebbe così giovare ad entrambe le parti, obbligate reciprocamente da un contratto che nell’ottica della completezza dell’oggetto, dovrebbe ridurre al contempo il pericolo di insorgende controversie, spesso conseguenza di accordi assenti o imperfetti.

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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 23/5/2012
 
Il modello di preliminare di compravendita immobiliare e il vademecum si propongono di fornire alcune utili informazioni a tutti coloro che si accingono a procedere all'acquisto di un immobile.
Recenti provvedimenti normativi, infatti, richiedono, anche per chi ha già maturato una qualche esperienza nel settore, di aggiornare le sue conoscenze, mentre coloro che per la prima volta si avvicinano all'acquisto, troveranno in questo opuscolo una utile guida che potrà essere di stimolo per ulteriori approfondimenti da sviluppare con il proprio notaio o altro consulente di fiducia.
È importante ricordare come i soggetti che intervengono nella compravendita siano molti: l’agenzia di mediazione immobiliare anzitutto, che spesso costituisce il primo anello della catena e che consente a chi vuol vendere e a chi voglia comprare, ma anche altri professionisti possono poi aggiungersi: ad es. chi effettui una stima sull’ immobile, chi debba verificare la necessità di un condono edilizio, colui (il notaio) che predisponga l’eventuale contratto preliminare ecc.
Il contratto preliminare e il vademecum, promossi in sede locale dalla CCIAA di Venezia e condivisi a livello nazionale da Unioncamere, sono stati redatti in collaborazione con le istituzioni locali, con l’apporto delle associazioni dei consumatori e delle associazioni di categoria interessate.

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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 19/6/2012
 
I contratti e i documenti predisposti in sede locale CCIAA di Venezia sono stati predisposti in collaborazione con le istituzioni locali, e con l’apporto delle associazioni dei consumatori e di associazioni di categoria locali interessate e precisamente: la Provincia di Venezia e l’Azienda Promozione Turistica Provincia di Venezia, nonché F.I.A.I.P Venezia e l’associazione Federconsumatori.

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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 4/7/2012
 
Nell' art. 2555 del Codice civile azienda è "il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa".
Imprenditore è invece colui che svolge professionalmente un'attività economica finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi (cfr. art. 2082 c.c.).
Quindi l'azienda è il mezzo attraverso cui l'imprenditore esercita la propria attività.

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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 27/4/2012
 
Gli elettrodomestici sono apparecchi o utensili (prodotti di telefonia, televisori, lettori CD e DVD, condizionatori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie ecc.) alimentati dall’energia elettrica e destinati all’uso domestico: come tali, essi rientrano per certo nella definizione di prodotto utilizzata nell’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Nella prassi commerciale, è piuttosto frequente che la vendita di elettrodomestici avvenga presso il domicilio del consumatore (vendita c.d. “porta a porta”), con conseguente applicazione, in primo luogo, della legge 17 agosto 2005, n. 173 recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
Tale tipo di vendita è effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 2/5/2012
 
Lo schema di contratto predisposto da Curia Mercatorum nell’ambito della costante collaborazione fra la Camera di Commercio di Treviso e Unioncamere nazionale, si riferisce essenzialmente agli appalti legati al mondo dell’edilizia e, anche entro questi limiti, è stato arduo semplificarlo al massimo proprio per la peculiarità della materia.
Il metodo di lavoro utilizzato nella redazione dello schema contrattuale è stato quello del coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei collegi e degli ordini professionali della Provincia di Treviso, anche attraverso l’organizzazione di Tavoli di lavoro ove si sono ampiamente discusse le singole disposizioni per cercare di valutare adeguatamente il profilo giuridico e quello pratico cosicché lo schema meglio rispondesse alla prassi.
Questo modus operandi, volto a monitorare la prassi, ha contrassegnato l’intera attività del Tavolo di lavoro e spiega altresì l’accentuazione e l’esplicazione di alcuni aspetti particolari del contratto, quali ad esempio il tema dei rifiuti, quello della sicurezza, quello della figura del direttore dei lavori.
Nella medesima prospettiva si è ritenuto di sviluppare in sede pattizia, a integrazione dei classici elementi codicistici, alcuni principi e regole propri della normativa pubblicistica sugli appalti, dato che nella pratica questo già avviene di frequente (si pensi alla disciplina sulla contabilità dei lavori, sulle riserve ecc.).
La crescente rilevanza della normativa pubblicistica in questo settore ha indotto a non dare sempre per scontate e note le regole che circondano l’area delle libere scelte delle parti, con la conseguenza che si è ritenuto proficuo l’inserimento quanto meno di qualche espresso riferimento, così da richiamare l’attenzione delle parti sui punti fondamentali.
Lo schema di contratto elaborato nell’ambito del Tavolo nazionale di Unioncamere è dunque frutto di un ampio lavoro collegiale che, pur non avendo consentito di ridurre ulteriormente la dimensione dello schema stesso, esprime lo sforzo di dare chiarezza e visione d’insieme ai temi normalmente sottesi alle questioni contrattuali.

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