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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 27/9/2013
 
L’esigenza di predisporre un contratto tipo di prestazione d’opera nasce dalle difficoltà di ordine pratico manifestate dagli operatori del settore in ordine ad alcuni aspetti del rapporto tra le parti non disciplinati dalla legge.
Gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, infatti, se da un lato definiscono il contratto d’opera e ne disciplinano alcuni caratteri fondamentali, come l’autonomia del lavoro, le regole da applicarsi in caso di difformità e vizi dell’opera, le ipotesi di recesso o di impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione della prestazione, dall’altro nulla dicono in merito ad aspetti altrettanto rilevanti quali, i tempi di consegna (aspetto di essenziale importanza per i committenti) e le modalità di riscossione del pagamento da parte del Prestatore.

A ciò si aggiunga che nella prassi quasi mai le parti redigono un vero e proprio contratto che disciplini ogni aspetto del loro accordo; nella migliore delle ipotesi l’artigiano o il Prestatore in genere redige un preventivo di spesa per fissare il corrispettivo, che viene poi sottoscritto per accettazione dal Committente.
Può spesso accadere anche che il preventivo non esista affatto e che gli accordi si limitino quindi ad essere verbali, oppure ancora che il preventivo esista, ma che non venga mai sottoscritto dal cliente.
È facile comprendere come in queste condizioni nessuna delle due parti sia garantita durante il rapporto e che quindi sia frequente scivolare del disaccordo e nel conseguente contenzioso, che, davanti alle sedi di giustizia ordinaria, potrà trascinarsi per anni anche per lavori di importo esiguo.
Alla luce di queste premesse, la scelta della Commissione Contratti, è stata – come per il passato in occasione della redazione di altri modelli contrattuali - quella di redigere un contratto-tipo di prestazione d’opera semplice e snello, per non limitare eccessivamente l’autonomia contrattuale, ma al tempo stesso fissando dei punti di accordo su aspetti emersi come di grande importanza e delicatezza a tutela di entrambe le parti.
Dunque è stato specificato il corrispettivo dei lavori nel modo più dettagliato possibile, subordinando ogni variazione di prezzo all’incremento di lavoro che si rendesse eventualmente necessario in corso d’opera e che deve essere autorizzato esclusivamente dal Committente, tempestivamente avvisato dal Prestatore; è stato previsto il versamento di un acconto al momento della stipula a garanzia dell’impegno del Committente, mentre a tutela di quest’ultimo si è inserita la clausola sulla durata del lavoro e sulla data della consegna dell’opera, oltre ad una penale (facoltativa) in caso di ritardo; altre norme contrattuali sono state declinate nel testo seguendo le prescrizioni del Codice Civile. Per assecondare la prassi si è altresì prevista l’ipotesi che l’accordo tra le parti sorga a fronte di un preventivo predisposto dal Prestatore e sottoscritto per accettazione dal Committente, preventivo che in tal caso andrà a far parte integrante del contratto, disciplinante i residui aspetti.
Infine, non potendo ovviamente escludersi che pur a fronte di un accordo il più completo ed equilibrato possibile, possano sorgere comunque delle controversie tra le parti, si è scelto di attutirne le conseguenze ed agevolarne la risoluzione, inserendo nel tessuto contrattuale una clausola che ne regoli la gestione, in primis mediante un tentativo di conciliazione di fronte al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona e, in caso di fallimento, deferendo la controversia in arbitrato rituale dinnanzi alla Camera Arbitrale della medesima Camera di Commercio.