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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 4/7/2012
 
Nell' art. 2555 del Codice civile azienda è "il complesso dei beni organizzati dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa".
Imprenditore è invece colui che svolge professionalmente un'attività economica finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi (cfr. art. 2082 c.c.).
Quindi l'azienda è il mezzo attraverso cui l'imprenditore esercita la propria attività.
Bisogna ora chiarire che l'imprenditore non deve per forza possedere l'azienda e i beni, ma deve semplicemente avere anche solo un diritto reale o un diritto personale. Anche la licenza d'esercizio, che consente l'esercizio dell'attività commerciale, può avere un notevole peso sulla cessione aziendale, come l'avviamento.
La disciplina dell'azienda si risolve essenzialmente nella disciplina della sua circolazione; si può anzi dire che la nozione di azienda è stata dettata dal legislatore proprio in funzione della sua circolazione e che dunque tale nozione vada accolta, intesa ed interpretata relativamente ai problemi posti dalla circolazione: l'azienda è dunque un concetto relativo oltre che funzionale.
Gran parte della disciplina prende in considerazione la circolazione dell'azienda a seguito di un trasferimento volontario inter vivos (anche se possono aversi trasferimenti coattivi o mortis causa). Anche se il codice allude al trasferimento dell’azienda nel suo complesso, nulla vieta che esso possa riguardare anche solo un ramo di azienda. Il problema, di grande rilevanza pratica, della distinzione delle fattispecie di trasferimento di azienda rispetto ad altre fattispecie (es. cessione del solo contratto di locazione commerciale: art. 36 legge n. 392/78) deve essere risolto in base ad un criterio oggettivo, nel senso che per aversi trasferimento d’azienda non è necessario che si attribuisca all’acquirente la disponibilità di tutti i beni aziendali, purché si attribuisca la disponibilità di tutti quei beni essenziali per la realizzazione del programma aziendale originario, idonei a mantenere inalterata la natura e la qualità dei beni e servizi offerti sul mercato.
Laddove non espressamente dichiarato, il trasferimento abbraccia tutti i beni aziendali in virtù dei principi di funzionalità e relatività di cui si è detto.
L'art. 2556 c.c. disciplina la forma del trasferimento di azienda, dettando tre diverse regole sulla forma riguardanti tre profili differenti:
1. per le imprese commerciali i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà (es. compravendita) o il godimento (es. affitto) dell'azienda è richiesta la forma scritta ai soli fini della prova (forma c.d. ad probationem);
2. se però la legge impone forme particolari ai fini della validità del trasferimento (forma c.d. ad substantiam) per singoli beni ricompresi nel complesso aziendale (es. beni immobili; cfr. art. 1350 c.c.) o per la natura del contratto (es. donazione: art. 782 c.c.; conferimento in società di capitali: artt. 2328 e 2463 c.c.), è necessario che il trasferimento osservi le stesse forme (forma c.d. per relationem);
3. al solo fine di ottemperare all’obbligo della pubblicità nel Registro delle imprese il trasferimento deve essere redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico e deve essere depositato per l'iscrizione nel registro entro trenta giorni a cura del notaio rogante o autenticante. L'adempimento serve a rendere opponibile ai terzi l’acquisto secondo le regole della pubblicità legale