Tale contratto viene dalla dottrina definito come “un contratto con cui una parte (un’impresa specializzata nella ristorazione), si impegna, dietro il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra parte (un’azienda, un ente pubblico, o un soggetto privato) una prestazione consistente, oltre che nella preparazione e somministrazione di alimenti o bevande, come nel catering, anche nella organizzazione di tutto quanto necessario (tavoli, tovaglie, posate, addobbi e tutto ciò che è ritenuto necessario), per la consumazione, nel luogo indicato dal soggetto committente, dei pasti dalla stessa società preparati”.
Oggetto del contratto è la prestazione di un servizio e quindi si ritiene che il modello tipico di riferimento sia rappresentato dal contratto di appalto.
 
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Codice Ateco 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- servizio di catering per eventi quali: banchetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevimenti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o cerimonie
 
Alla luce di tali approfondimenti, si è giunti alla predisposizione di un modello contrattuale-tipo da sottoporre all’osservazione delle Associazioni rappresentative degli interessi in gioco (operatori e consumatori) e si è così organizzato un incontro con i rappresentanti delle associazioni coinvolte per ricevere osservazioni giuridiche-economiche delle quali si è tenuto debito conto.
Fonte: Unioncamere, aggiornato al 17/12/2013
La Commissione per la Regolazione del mercato della Camera di commercio di Campobasso che opera, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge n.580/1993, in forma associata con la Camera di commercio di Isernia, nello svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati, ha valutato l’importanza di rivolgere la propria indagine al settore dei servizi e del turismo e, in particolare, ai contratti di banqueting.
La scelta, pur in mancanza di formulari depositati presso la Camera di commercio, nasce dalla considerazione della considerevole diffusione di tali servizi.
L’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente e significativa è finalizzata alla predisposizione di un modello contrattuale, contenente regole certe, trasparenti, non vessatorie e conformi ai principî normativi, da mettere a disposizione di ogni operatore che voglia caratterizzare positivamente la propria attività.
Fine ultimo di questo contratto-tipo è quello di garantire correttezza e trasparenza delle relazioni commerciali tra operatori e clienti (consumatori).
Dopo aver analizzato il quadro normativo di riferimento in materia, il lavoro della Commissione si è indirizzato all’individuazione dei principi base della disciplina vigente, focalizzando, quindi, l’attenzione sulla specifica normativa applicabile al contratto di banqueting (che è un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive, commutativo, a titolo oneroso e consensuale).