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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 23/4/2013
 
Il contratto di multivacanza non è disciplinato da alcun normativa nazionale o comunitaria. Nella prassi tuttavia è molto diffusa la stipula di un contratto, che è quello qui di seguito proposto, tra la società che è titolare (o ha nella sua disponibilità il/i resort) e gestisce la multivacanza ed il fruitore.
Preme evidenziare che, il fruitore della multivacanza acquista non una quota dei beni oggetto della multivacanza (si tratterebbe – in tal caso – di una multiproprietà), ma un diritto alla multivacanza (sia esso rappresentato da un certificato di associazione al soggetto proprietario e/o gestore oppure dall’iscrizione ad un club che gestisca la multi vacanza e che sia legato al soggetto promotore o comunque al circuito organizzato dal soggetto promotore oppure – come qui – costituito con lo stesso contratto).

La conclusione di un contratto di multivacanza da origine quindi a rapporti di natura obbligatoria e dalla natura giuridica del soggetto che propone e gestisce la multi vacanza ad esempio una società o un’associazione, disciplinate dal relativo statuto, dipende la posizione giuridica del fruitore.
 
Il fruitore infatti può venire inserito nell’organismo sociale, quale socio o associato, ma può anche rimanere estraneo, legandosi al soggetto gestore della multivacanza con un contratto che gli attribuisce il diritto di godimento del bene o dei beni oggetto della multivacanza.
In alcuni casi il soggetto che offre e gestisce la multivacanza rilascia propri certificati che attribuiscono il diritto alla multivacanza. In altri casi, i certificati di associazione sono rilasciati da società o ente fiduciari che a loro volta li hanno rimessi al soggetto che propone e gestisce la multivacanza.
 
Il contratto-tipo di multivacanza promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo nel quale è stata inserita la clausola di mediazione standard del Sistema delle Camere di Commercio, anche al fine di diffondere la cultura della mediazione civile e commerciale, è frutto di una concertazione sia a livello locale che a livello nazionale con i rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori ed è stato condiviso con il sistema camerale.
La genesi del contratto-tipo, che prevede un testo predisposto seriale, sta nella condivisione. Esso è infatti l’accordo frutto del lavoro di concertazione congiunta fra categorie contrapposte, Il contratto tipo nasce su istanza delle categorie interessate al fine di trovare un testo concertato che integri le lacune ed equilibri in concreto: il contratto tipo tutela i consumatori, ma è pure garanzia di competitività per le imprese, il che significa parità di regole adottate. Il contratto tipo deve essere efficace, vivo, e per questo deve essere usato.
 
Le associazioni di categoria, pertanto, devono promuoverlo tra gli associati al fine di contribuire alla creazione di un mercato trasparente e sicuro.
Preme ribadire come la realizzazione di questo progetto di predisposizione dei contratti-tipo sia stata possibile anche grazie alla collaborazione delle Associazioni imprenditoriali e delle Associazioni dei consumatori che trovano nelle Camere una sede ideale per raggiungere un accordo.