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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 27/4/2012
 
Il contratto di multiproprietà è disciplinato dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo. Si tratta di un provvedimento significativo e di enorme rilevanza sociale, volto lodevolmente a coprire un vuoto normativo che ha causato, tra gli operatori del diritto e gli utenti finali, gravi incertezze.

Il contratto-tipo di multiproprietà immobiliare, promosso dalla Camera di Commercio di Bergamo, nel quale è stata inserita la clausola di conciliazione standard del sistema delle Camere di Commercio, anche al fine di diffondere l’uso del servizio di conciliazione, è frutto di una concertazione a livello sia locale sia nazionale con i rappresentanti delle categorie economiche interessate e delle associazioni dei consumatori ed è stato condiviso con il sistema camerale. Un quesito circa la necessità di un contratto-tipo: se esiste in materia una normativa inderogabile, ha senso un contratto-tipo?
Il nostro Codice civile prevede rispettivamente agli artt. 1341 e 1342 il contratto per adesione e il contratto-tipo. In comune hanno la presenza di un testo predisposto, seriale, ma la differenza sta nella genesi: predisposizione unilaterale per il primo e condivisione per il secondo, che è appunto l’accordo frutto del lavoro di concertazione congiunta fra categorie contrapposte.
Il contratto-tipo nasce su istanza delle categorie interessate per diversi motivi. Ad esempio, se la normativa è rigida, ideologica, si cerca di trovare un testo concertato che integri le lacune e temperi l’asprezza della normativa. Ma allora ecco che, nonostante la disciplina legale, al quesito a che cosa serve il contratto-tipo si può rispondere che serve per colmare le lacune del legislatore e per equilibrare in concreto il rapporto negoziale tra le parti, perché spesso, e anche nel caso della multiproprietà, la fonte normativa è un direttiva comunitaria, dettata in modo particolare per tutelare i consumatori. Il contratto-tipo tutela i consumatori, ma è pure garanzia di competitività per le imprese, il che significa parità di regole adottate. Il contratto-tipo deve essere efficace, vivo, e per questo deve essere usato. Le associazioni di categoria, pertanto, devono promuoverlo tra gli associati al fine di contribuire alla creazione di un mercato trasparente e sicuro.
Preme ribadire come la realizzazione di questo progetto di predisposizione dei contratti-tipo sia stata possibile anche grazie alla collaborazione delle associazioni imprenditoriali (AIM – Associazione Italiana Multiproprietari, AIM OTE Italia – Associazione Italiana del Timeshare e della Multiproprietà, ANMPAM – Associazione Nazionale Multiproprietari e Promissari Acquirenti Multiproprietà) e delle associazioni dei consumatori (Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente, Unione Bergamasca Consumatori, Federconsumatori, Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, Confconsumatori), che trovano nelle Camere una sede ideale per raggiungere un accordo
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