Il contratto-tipo nel campo del bed & breakfast è il benvenuto anche in considerazione del fatto che si tratta di un’attività ricettivo-turistica che è nata soltanto da una decina di anni e che ancora deve ben consolidarsi anche nei suoi aspetti giuridici, primo fra tutti l’affermarsi del principio sancito dal Codice civile del «pacifico godimento della locazione».
 

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Il bed & breakfast, generalmente, può contare infatti su un numero di stanze esiguo e subisce un danno maggiore allorché va deserta una camera che grava sul proprio bilancio in percentuale sicuramente maggiore rispetto a quanto accade per un albergatore che ha certamente un numero di stanze superiore; ecco quindi la necessità di prevedere la clausola della caparra come regola tipica di questo particolare rapporto contrattuale.

Si riporta in premessa del contratto bed & breakfast la stessa premessa che è prevista nel contratto di albergo, indicando così per iscritto il periodo complessivo di alloggio dell’ospite nella struttura bed & breakfast, nonché il costo totale complessivo ai fini di una maggiore consapevolezza dell’acquisto da parte del consumatore che viene così a conoscenza con facilità degli elementi essenziali del contratto di alloggio.

Quanto alla terminologia, si è scelto di sostituire al termine “impresa” il termine “gestore”, perché non tutti i bed & breakfast sono poi imprenditori, esercitando alcuni l’attività non in maniera professionale e organizzata, bensì in via saltuaria e occasionale.

Si precisa che, nel contratto, si fa riferimento alla carta dell’ospitalità dell’associazione ANBBA, nella quale sono indicati i servizi minimi che sono garantiti all’ospite nel momento in cui alloggia nel bed & breakfast, compresi l’obbligo dell’assicurazione per responsabilità per danni a terzi e l’obbligo di assicurare la prima colazione secondo standard predeterminati.

Fonte: Unioncamere, aggiornato al 27/4/2012