Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il Modulo DA1 - "Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata" in ogni sua parte (clicca qui per scaricare il Modulo DA1 e clicca qui per scaricare le relative istruzioni).
 
Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico Modulo DA2 - "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore" (clicca qui per scaricare il Modulo DA2).
 
Di seguito il testo delle istruzioni per il Modulo DA1:
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
Premessa
Per aderire alla definizione agevolata è necessario utilizzare il modello di dichiarazione “DA1- Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”. Una volta compilato in ogni sua parte, il modello deve essere consegnato entro il 31 marzo 2017:
- agli sportelli di Equitalia presenti sul territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia)
oppure
- inviato per e-mail agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) delle direzioni regionali di riferimento (clicca qui per scaricare l'elenco delle e-mail/PEC delle varie Direzioni Regionali), riportati a pagina 4 del modello e pubblicati sul portale www.gruppoequitalia.it.

Chi ha già presentato una dichiarazione di adesione per debiti relativi al periodo 2000-2016 e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può presentare una nuova dichiarazione integrativa utilizzando lo stesso modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” indicando le nuove somme che intende definire.

Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico Modello - DA2 (vedi pagina 10).
 
Esempio di compilazione del modello DA1
Di seguito è riportato un esempio di adesione alla Definizione agevolata con richiesta di pagamento in un’unica soluzione.
[Figura 1 - scaricare il pdf in allegato]
 
Dati anagrafici
Nel modello vanno indicati i dati anagrafici del soggetto dichiarante (cioè l’intestatario delle somme per le quali si richiede la definizione).
Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia legale rappresentante/titolare/tutore/curatore, oltre ai suoi dati anagrafici, vanno indicati anche quelli della persona/società/ditta/ente/associazione ecc., per cui si chiede la definizione agevolata.

Domicilio
È indispensabile indicare il domicilio che verrà poi utilizzato da Equitalia per inviare la “comunicazione di adesione” in risposta alla dichiarazione presentata, riportando il Comune, l’indirizzo completo, il cap e l’eventuale “domiciliatario” o, in alternativa, per coloro che ne dispongono, l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec).
 
Definizione di cartelle di pagamento
(prospetto a pagina 1 – obbligatoria la compilazione)
In caso si intenda definire una somma richiesta con una cartella di pagamento occorre indicarne il numero. Di seguito dove trovarlo.
[Figura 2 - scaricare il pdf in allegato]
 
Definizione di avvisi di accertamento esecutivo
In caso invece si voglia definire un debito richiesto con un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle entrate, affidato per la riscossione a Equitalia entro il 31 dicembre 2016, occorre indicare il numero del Riferimento interno presente nell’avviso di presa in carico inviato da Equitalia. Di seguito dove trovare il numero da inserire e la data di affidamento da verificare.
[Figura 3 - scaricare il pdf in allegato]
 
Definizione di avvisi i addebito
Infine, in caso si voglia aderire alla definizione agevolata per un avviso di addebito ricevuto direttamente dall’INPS e affidato per la riscossione a Equitalia, occorre indicare il Numero dell’atto. Di seguito dove trovarlo.
[Figura 4 - scaricare il pdf in allegato]
 
Numero identificativo del carico
La compilazione del prospetto a pagina 2 del modulo DA1 NON è obbligatoria. Il prospetto deve, infatti, essere compilato nel SOLO caso in cui si intenda aderire alla definizione agevolata per alcuni dei debiti contenuti nelle cartelle indicate nel prospetto di pagina 1.
In particolare relativamente alle somme da pagare indicate in una cartella, il contribuente può scegliere di definire:
A. solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle;
B. solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.
In entrambi i casi, occorre richiamare il numero progressivo che individua la cartella nel prospetto precedente e riportare l’identificativo delle somme affidate a Equitalia per la riscossione per le quali si richiede la definizione.
Nel caso A, qualora la definizione riguardi solo alcuni ruoli presenti in cartella (anche relativi a Enti diversi), si dovrà indicare il numero di ruolo che si trova nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti fornito dall’Ente che ha emesso il ruolo”.
Nell’esempio sotto riportato, e con riferimento alla cartella di cui alla precedente Figura 2, nel caso si intenda richiedere la definizione agevolata delle sole somme affidate a Equitalia dall’Agenzia delle entrate, nel campo “identificativo carico” del prospetto a pagina 2 del modello DA1 dovrà essere riportato il numero di ruolo corrispondente.
[Figura 5 - scaricare il pdf in allegato]
 
Invece, nel caso B, qualora la definizione sia relativa solo ad alcune delle somme appartenenti a uno o più ruoli (anche di competenza di diversi Enti creditori), andrà indicato il relativo riferimento desumibile alla voce Estremi dell’atto nella sezione “Dati identificativi della cartella”.
Nell’esempio che segue, nel caso si intenda richiedere la definizione agevolata solo per una delle due contravvenzioni contenute nella cartella, nel campo “identificativo carico” del prospetto a pagina 2 del modello DA1 dovrà essere riportato il numero dell’atto corrispondente (per esempio, VE2011/12345 27012012AL470AA).
[Figura 6 - scaricare il pdf in allegato]
 
N.B. Laddove non si inseriscano queste informazioni, la dichiarazione di adesione alla N.B.definizione agevolata riguarda tutti i debiti ricompresi nell’ambito di applicazione del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016 presenti nelle cartelle/avvisi indicati nel prospetto a pagina 1 del modulo.
 
Modalità di pagamento
Occorre indicare la modalità di pagamento dell’importo dovuto a titolo di definizione agevolata, che sarà successivamente quantificato e comunicato da Equitalia, optando per una delle seguenti alternative:
  • pagamento in un’unica soluzione (versamento del 100% entro luglio 2017);
  • in 5 rate:
    • 1a rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
    • 2a rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
    • 3a rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
    • 4a rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
    • 5a rata a settembre 2018 (15% del dovuto);
oppure
  • se si vuole pagare in 2, 3, 4 rate è necessario indicare uno dei codici della tabella che trova di seguito e che corrisponde alla soluzione scelta:
[immagine - scaricare il pdf in allegato]
 
È anche possibile decidere di pagare attraverso la domiciliazione bancaria, barrando la relativa casella. In questo caso, Equitalia trasmetterà, insieme alla “Comunicazione di adesione”, anche il modulo che si potrà utilizzare per attivare l’addebito in conto presso il proprio istituto di credito.
 
Giudizi pendenti
Nel modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” occorre dichiarare la presenza o meno di giudizi pendenti che interessano le somme oggetto della dichiarazione di adesione. In caso di giudizi pendenti, è necessario assumere l’impegno a rinunciarvi.
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà
Il riquadro sulla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve essere compilato esclusivamente nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un legale rappresentante/titolare/tutore/curatore.
 
Delega alla presentazione
Nel caso in cui il modulo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia presentato allo sportello da un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro della “Delega
alla presentazione” con i dati anagrafici di entrambi (delegante e delegato).
Anche nell’ipotesi di presentazione, tramite e-mail/pec, da parte di un soggetto diverso dal dichiarante, è necessario compilare il riquadro “DELEGA ALLA PRESENTAZIONE”.
Oltre alla presentazione è prevista anche la possibilità di estendere la delega all’eventuale modifica della dichiarazione nonché ritirare eventuali comunicazioni al riguardo.
In caso di delega, è obbligatorio allegare la copia del documento di identità del soggetto delegante e del soggetto delegato.
Di seguito un esempio di compilazione della delega alla presentazione.
[immagine - scaricare il pdf in allegato]
 
Esempio di compilazione del modello DA2
Di seguito è riportato un esempio di adesione alla Definizione agevolata per carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal Decreto (art. 6 commi 9-bis e 9-ter del Dl n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016).
[immagine - scaricare il pdf in allegato]
 
Di seguito le FAQ pubblicate da Equitalia S.p.A.
FAQ - Definizione agevolata
Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.
 
Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?
Sì, utilizzando il modulo “DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.
 
Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.
 
Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla con gli importi affidati a Equitalia nel 2016, può farlo?
Si, è sufficiente presentare, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “DA1 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.
 
Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?
Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
 
Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni previste dalla Legge?
Sì, ma deve pagare le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
 
Equitalia quando comunicherà le somme da pagare e le relative scadenze?
Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.
 
Si paga in un’unica soluzione o anche in più rate?
Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.
 
Come e dove si può pagare?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.
 
Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?
Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
 
Di seguito il testo integrale del
DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
Art. 6 - Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonchè di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonchè, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225;
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019".
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonchè in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.