L'associazione in partecipazione, disciplinata nel Libro V, Titolo VIII del Codice Civile, è un negozio giuridico sinallagmatico obbligatorio (a prestazioni corrispettive), nel quale una parte (associante) attribuisce ad un'altra (associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato.

Si segnala che la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), ha apportato importanti novità nell'istituto dell'Associazione in partecipazione. Esattamente ha introdotto, all'articolo 1 (Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilitò in uscita e tutele del lavoratore), i seguenti commi:
  • comma 28: All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».
  • comma 29: Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  • comma 30: 30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
  • comma 31: All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è abrogato.
Bozza di contratto di Associazione in partecipazione (download .doc)

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Con la presente scrittura privata, in duplice originale, le parti:

Cacchiarelli .................., nato a ……………………… (…) il 10/04/1963, residente in Sutri (VT), Via ……………………… n. …, codice fiscale ………………………, titolare della ditta individuale omonima con sede in ……………………… (…), Via ……………………… n. … - partita IVA ……………………… esercente attività di “………………………”;
e
Cerulli ............., nato a ………………………, l' 08/07/1982 e residente in ………………… (…) Via ……………………… n. …, codice fiscale ………………………,

convengono e stipulano quanto di seguito:
  • 1. Tra la ditta ……………………… (associante) e il Sig….……………………… (associato), viene costituita una “ Associazione in partecipazione” come prevista dall’art. 2549 C.C.
  • 2. L’associazione in partecipazione ha per oggetto la gestione completa dell’attività di cui in premessa.
  • 3. L’associato apporterà esclusivamente il proprio lavoro compreso quello dirigenziale senza alcuna subordinazione ed obbligo all’orario, ma nel contempo si impegna a prestare la propria opera in modo assiduo e continuativo tenendo anche presenti le esigenze connesse al buon andamento della gestione aziendale. Per l’espletamento di altre attività lavorative e lucrative l’associato dovrà richiedere il preventivo assenso all’associante.
  • 4. Gli utili  netti conseguiti al 31 dicembre ……, o le perdite subite, saranno divisi o reintegrate in misura del … % all’associante e del … % all’associato in base alla situazione economica che alla fine dell’esercizio sarà compilata di comune accordo tra le parti.
  • 5. L’associato potrà richiedere degli acconti sui maturandi utili.
  • 6. Il presente contratto di associazione in partecipazione scade il 31/12/……, prorogabile tacitamente di anno in anno. L’inadempienza, comunque, ad una sola delle clausole previste nel presente atto ed a quelle contemplate nel codice civile, espressamente incluso l’art. 2550, è motivo di rescissione e scioglimento dell’associazione in partecipazione con il diritto, per la parte lesa, di richiedere il risarcimento del danno subito. È però lasciata facoltà all’associato di recedere dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi senza nulla pretendere a titolo di risarcimento o indennità. Nel caso di cessione, cessazione, o ritiro dell’attività da parte e per volontà dell’associante, spetta all’associato il diritto di opzione (il medesimo diritto permane in caso di morte di fronte agli eredi dell’associante).
  • 7. Trattandosi di associazioni in partecipazione ove l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente da prestazione di lavoro, il presente contratto – ai fini delle imposte sul reddito- s’inquadra nella normativa di cui all’art. 53, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
  • 8. Le spese del presente atto o consequenziali sono a carico dell’associante.
  • 9. Per quanto non previsto dal presente contratto trovano applicazione le vigenti norme di legge in materia.
………………… lì, ……………………

L’associante                                                                                            L’associato

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