Dedubilità dell'acquisto di carburante per le PMI novità

Attenzione la "Legge di Bilancio 2018" ha abolito dal (01 luglio 2018) 31 dicembre 2018 la scheda carburante.

Prorgato il termine del 01 luglio 2018 dal 31/12/2018 (D.L. di proroga n. 79 del 28 giugno 2018) in materia di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Testo aggiornato: lettera a) le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019. La proroga pertanto interessa SOLO i distributori.


I soggetti a partita I.V.A. che acquistano benzina o gasolio ad uso autotrazione presso i distributori di carburante fino al 31 dicembre 2018 potranno continuare a utilizzare la scheda carburante, con divieto però dal 01 luglio di pagare il rifornimento utilizzando il contante.

I costi per il carburante potranno dedursi solo se documentati da fattura elettronica e solo se il pagamento sarà effettuato con modalità tracciabili come carte di credito, carte prepagate e di debito, assegni e bonifici.

Clicca sotto per scaricare gratuitamente un fac simile di scheda carburante.
 
 
I soggetti Iva che vogliono detrarre l'acquisto di carburante per autotrazione, devono compilare, mensilmente o trimestralmente e per ogni veicolo a motore utilizzato, una scheda carburante.
 
Tra i dati obbligatori da indicare sul documento vi è anche il numero dei chilometri risultante a fine mese dall'apposito misuratore. Sono esclusi da tale obbligo gli esercenti arti e professioni.
 

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