I soggetti IVA che vogliono chiedere il rimborso trimestrale dell'IVA possono presentare telematicamente, entro la fine del mese successivo del trimestre di riferimento, il nuovo modello TR. Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Le scadenze per la presentazione sono le seguenti:
il 30 aprile, per il 1° trimestre (codice tributo per la compensazione: 6036);
il 31 luglio, per il 2° trimestre (codice tributo per la compensazione: 6037);
il 31 ottobre, per il 3° trimestre (codice tributo per la compensazione: 6038).
il 31 ottobre, per il 3° trimestre (codice tributo per la compensazione: 6038).
Si ricorda che per utilizzare il credito IVA in compensazione è richiesto che prima sia trasmesso telematicamente il Modello TR. Dopo l'esito positivo della trasmissione (va obbligatoriamente verificato l’esito della spedizione stessa), si potrà utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello stesso.
Documentazione gratuitamente scaricabile:
Vecchia documentazione:
Rent to buy tra imprese: la disciplina fiscale
La nuova dichiarazione di intento scheda di sintesi
Reverse charge o inversione contabile art. 17 Dpr n. 633/1972
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