MODULISTICA TIROCINIO REVISORE  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 
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COME ISCRIVERSI AL REGISTRO DEL TIROCINIO
La richiesta di iscrizione al registro del tirocinio può essere presentata compilando il modulo TR-01. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto. Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, completa di tutti gli allegati e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Al momento della richiesta di iscrizione, il tirocinante è tenuto, inoltre, al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro del tirocinio”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro del tirocinio deve essere riportato il numero identificativo del pagamento (CRO).

Alla richiesta devono essere allegati:
  • la dichiarazione di assenso del soggetto presso il quale si intende svolgere il tirocinio;
  • copia del documento di identità del richiedente;
  • copia del documento di identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione legale, presso il quale si intende svolgere il tirocinio.

L’attuale quadro normativo non consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo di tirocinio “pregresso”, svolto cioè antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. Al fine, tuttavia, di salvaguardare le aspettative di continuità del periodo di tirocinio nella fase di transizione tra vecchio e nuovo regime, coloro i quali hanno già avviato il periodo di tirocinio antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2012, n. 146 (13 settembre 2012) sulla base della normativa vigente in quel momento possono presentare, al momento dell’iscrizione del registro del tirocinio, un’istanza di riconoscimento del tirocinio pregresso, anche se lo stesso è ancora in corso. Le istanze di riconoscimento del tirocinio pregresso potranno riguardare soltanto periodi di tirocinio, debitamente documentati, svolti anteriormente all’iscrizione ed avviati prima del 13 settembre 2012.

Nel caso in cui si richieda il riconoscimento di tirocinio pregresso deve essere allegata    la dichiarazione di assenso del soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio corredata da una copia del documento d’identità del revisore stesso. La dichiarazione deve specificare il periodo di inizio e di fine tirocinio e le attività svolte dal tirocinante. Se il periodo di tirocinio pregresso è stato svolto presso più revisori è necessario presentare tante dichiarazioni quanti sono stati i revisori.

L'iscrizione nel registro del tirocinio è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, all’interessato sono comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell'istanza.

RELAZIONE ANNUALE
Entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione annuale sull'attività svolta, nella quale devono essere specificati gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato.

La relazione è oggetto di conferma, tramite dichiarazione sottoscritta, dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società presso i quali è stato svolto il tirocinio.
La relazione annuale può essere presentata attraverso l’apposito modulo di relazione annuale TR-04. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.

Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La relazione annuale deve contenere, in allegato, una copia di un documento di identità del richiedente, una copia di un documento di identità del revisore legale o di un soggetto munito della legale rappresentanza della società di revisione legale e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro.
Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.
Qualora il tirocinante non presenti la relazione annuale nel termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni. Se, nei due anni, il tirocinante presenta la prescritta relazione annuale il tirocinio riprende dalla data di presentazione della relazione. Nel caso in cui non venga presentata, nei due anni, alcuna relazione, il tirocinante è cancellato dal registro ed il tirocinio fino a quel momento svolto rimane privo di effetti.
La relazione deve essere presentata anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale.
 

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COMPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRESSO ALTRO REVISORE
Il periodo di tirocinio può anche essere completato presso un revisore legale (o società di revisione legale) diverso da quello indicato dal tirocinante al momento dell'iscrizione. In questo caso, il tirocinante che intende proseguire il tirocinio presso altro revisore, ne dà comunicazione entro 15 giorni, attraverso la compilazione del modulo TR-10. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.

Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

Alla comunicazione devono essere allegati:
  • copia del documento di identità del tirocinante;
  • l'attestazione di avvenuta cessazione, rilasciata dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto, con allegata copia del documento di identità del dichiarante;
  • l'attestazione di inizio del tirocinio, rilasciata dal soggetto presso il quale il tirocinio deve essere proseguito, con allegata copia del documento di identità del dichiarante;
  • la relazione parziale sull'attività svolta, ovvero, nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, l'attestazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio rilasciata dal revisore legale (o società di revisione legale) e dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.

La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.
Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DI TIROCINIO
Il tirocinante, su richiesta, può in qualsiasi momento presentare un'istanza di cancellazione dal Registro del tirocinio mediante apposito modulo di cancellazione TR-06. La compilazione deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.
Il modulo compilato e poi stampato deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 ROMA

La richiesta di cancellazione deve contenere, in allegato, la copia del documento di identità del richiedente, deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo e non deve presentare correzioni o abrasioni manuali
La cancellazione dal Registro del tirocinio è disposta, d'ufficio, anche per il venir meno dei requisiti di onorabilità del tirocinante, ovvero nei casi di intervenuta sospensione del tirocinio, quando la causa che ha prodotto la sospensione non venga rimossa entro il termine di due anni dall’avvenuta sospensione. In questi casi l'ufficio, sentita la Commissione centrale per i revisori contabili, provvede alla cancellazione dal Registro del tirocinio, dandone comunicazione al tirocinante.
In caso di cancellazione dal registro del tirocinio, il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Fonte: sito web Ragioneria Generale dello Stato