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Sono titolare di uno studio tecnico di Roma e ho letto la circolare da voi pubblicata in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vorrei "mettere in sicurezza" il mio ufficio, quali sono i documenti che dove fornire al tecnico per la produzione del documento di valutazione dei rischi?

La documentazione da fornire al tecnico, in genere, è quella descrittiva dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa: agibilità, una planimetria dei locali, le dichiarazioni di conformità degli impianti, le attività svolte dai dipendenti, le attrezzature utilizzate e le sostanze e/o prodotti utilizzati. Sarà poi cura del tecnico implementare tali informazioni in fase di sopralluogo e procedere con la valutazione dei rischi.

Sono l'usufruttuario di un capannone in provincia di Roma. Dal 2009 nella zona è intervenuto un consorzio di bonifica, il quale mi ha inviato una cartella per il pagamento del contributo di bonifica annuale.
Vorrei sapere se devo pagare tale contributo oppure è a carico del nudo proprietario.


Il soggetto deputato al pagamento del contributo di bonifica è l'usufruttuario.
Per la fattispecie in esame, il riferimento normativa è l'articolo 1008 del Codice Civile, rubricato "Imposte e altri pesi a carico dell'usufruttuario", che al comma 1 stabilisce che "l'usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito".

Devo porre in essere un contratto di locazione commerciale e vorrei sapere se i dati catastali, in base alle nuove regole, vanno indicati nel contratto.

Nonostante non sia obbligatorio, è opportuno riportare i dati catastali nel contratto di locazione. E', invece, obbligatorio indicare i suddetti dati nel nuovo modello per la registrazione del contratto, da presentare dal 1° luglio 2010 (Modello 69).

Sono proprietario di un immobile edificato prima dell'entrata in vigore dell'obbligo della concessione edilizia (1967), all'interno del quale ho effettuato alcune modifiche. Ora devo vendere l'immobile e ovviamente non c'è una relativa planimetria in catasto, cosa devo fare?

In caso di vendita, il nuovo proprietario dovrà presentare, avvalendosi di un professionista abilitato (geometra o altri), la nuova rappresentazione grafica dell'immobile all'Agenzia del Territorio.


Risposta al quesito redatta il 17.06.2010 da Francesco Cacchiarelli - Webmaster tusciafisco.it

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Un contratto di locazione di civile abitazione viene stipulato il 10 giugno 2010, con decorrenza 1 luglio 2010. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dal 10 giugno (data di stipula) ? L'imposta di registro da versare ogni anno con il modello F23 per il rinnovo, va pagata entro 30 giorni dal 10 giugno (data di stipula) o entro 30 giorni dal 1 luglio (data di decorrenza) ? La comunicazione di cessione di fabbricato va presentata alla questura entro 48 ore dal 1luglio 2009, data di decorrenza della locazione e di consegna delle chiavi se antecedente ?

I trenta giorni previsti per la registrazione del contratto, a norma dell'articolo 17 del Dpr 131/86, decorrono dalla data di stipulazione del contratto se anteriore alla data di decorrenza del contratto stesso; dunque, nel caso sopra citato decorrono dal 10 giugno. La tassa di registro per il rinnovo relativo alle annualità successive deve invece essere versata entro trenta giorni dalla data di decorrenza della rinnovazione annuale (si veda circolare agenzia delle Entrate, 16 gennaio 1998, numero 12/E). La comunicazione di cessione del fabbricato deve essere comunicata alla autorità di pubblica sicurezza entro quarantotto ore dalla data di consegna delle chiavi.
L'articolo 12 del Dl 21 marzo 1978, numero 59, dispone infatti che «chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile”.
 

Mi potete fare alcuni esempi di redditi esenti ai fini Irpef ?
 
 Il concetto di "reddito esente" ai fini Irpef è particolarmente importante sia ai fini della compilazione della denuncia dei redditi e del conseguente pagamento delle imposte, sia per definire quali siano i familiari a carico del contribuente. I familiari, infatti, possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili). Va conteggiata invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale.
 

Tra i maggiori redditi considerati esenti si segnalano:

 

  • Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
  • Sussidi a favore degli hanseniani;
  • Pensioni sociali;  
  • Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  • Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
  • L'assegno di maternità, previsto dalla L. n. 448 del 1998, per la donna non lavoratrice
  • Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate;
  • Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi divenuti invalidi nell'adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata;
  • Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti ad esempio:
  • le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  • le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
  • le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998 n. 407).

L'abbonamento annuale ai mezzi di trasporto pubblico rilasciato dall'Azienda trasporti municipale rappresenta una spesa deducibile dal reddito libero professionale. Se sì, in che percentuale ? L'Iva relativa a tale abbonamento è detraibile ?

Secondo quanto previsto dall'articolo 54 del Dpr 917/86, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le spese sostenute per l'esercizio della professione. Pertanto, se la spesa per l'abbonamento è sostenuta per recarsi in ufficio, si ritiene che tale spesa possa essere dedotto dal reddito imponibile del professionista. La deducibilità spetterà nella percentuale in cui l'abbonamento sia inerente alla produzione di compensi: ad esempio, nel caso in cui l'abbonamento venga utilizzato anche il sabato e la domenica per gli spostamenti legati alla sfera personale, la spesa potrà essere dedotto nella percentuale in cui si riferisce alla produzione di compensi imponibili.
Per quanto concerne la detraibilità dell' Iva, l'articolo 19 bis 1, del Dpr 633/72, lettera e), prevede che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone, salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa. L' Iva pertanto sarà indetraibile.

Risposta al quesito redatta il 14.05.2010 da Francesco Cacchiarelli - Webmaster tusciafisco.it

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