Salve, mi chiamo Katia ed ho avuto un figlio nell'aprile 2010. Io sono una lavoratrice dipendente, mentre mio marito ha sia un impiego come lavoratore dipendente che alcuni redditi derivanti da partita IVA.
Posso richiedere l'assegno per il nucleo familiare?


La risposta è sì, ma devono essere rispettate alcune condizioni.

L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente e spetta, in particolare, ai:
  • lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori in malattia, in cassa integrazione, in disoccupazione, in mobilità indennizzata, assistiti per tubercolosi);
  • pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pensionati dei fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri)
  • lavoratori parasubordinati, cioè a coloro che si sono iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi.
Il pagamento dell’assegno è condizionato dal reddito familiare. Il reddito è costituito non soltanto da quello del richiedente, ma da quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno, è quello prodotto nell’anno solare precedente.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Il riconoscimento dell’assegno in favore del lavoratore dipendente o del pensionato è condizionato al fatto che il reddito complessivo derivi prevalentemente da lavoro dipendente o da pensione.
L’assegno, infatti, spetta solo se la somma dei redditi - derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione ecc.) - riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito familiare.

Nella somma dei redditi che contribuiscono a formare la quota del 70% rientrano:
  • i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, assoggettabili all’Irpef, compresi quelli a tassazione separata, quali gli arretrati spettanti su pensioni o retribuzioni, l’indennità sostitutiva del preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni ecc. Sono esclusi invece i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • i redditi da lavoro dipendente conseguiti all’estero o presso Enti internazionali con sede in Italia, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
  • gli assegni periodici corrisposti dall’altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli – in conseguenza di separazione legale o divorzio.
Nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, la domanda deve essere presentata al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5 anni.