Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento, regolamentato per la prima volta dall'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è quindi un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario.
Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire è necessario che:
  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Le forme di ravvedimento oggi previste sono:
  • Ravvedimento sprint: Secondo tale forma di ravvedimento la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. In altre parole, la sanzione nei primi quattordici giorni sarà pari allo 0,2% giornaliero (1/15 della sanzione principale per ogni giorno di ritardo);
  • Ravvedimento breve: entro trenta giorni della violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del tributo, di solito quindi risulta pari al 3%;
  • Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo e di solito ammonta al 3,75%. 
Gli interessi legali dal 01 gennaio 2012, sono dovuti in base al saggio legale del 2,5%.

Clicca qui per scaricare la tabella dei tassi di interesse legale dal 1999 al 2013

Elenco principali codice tributo:
  • 8901: Sanzione pecuniaria Irpef
  • 1989: Interessi sul ravvedimento - Irpef
  • 8902: Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 1994: Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale
  • 8926: Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
  • 1998: Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'IRPEF
  • 1991: Interessi sul ravvedimento - IVA
  • 8918: IRES - Sanzione pecuniaria
  • 1990: Interessi sul ravvedimento - Ires
  • 8907: Sanzione pecuniaria Irap
  • 1993: Interessi sul ravvedimento - Irap
  • 8906: Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta

 

Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE

 

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