Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Il ravvedimento, regolamentato per la prima volta dall'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è quindi un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario.
Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale.
-
la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
-
non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
-
non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
-
Ravvedimento sprint: Secondo tale forma di ravvedimento la sanzione minima viene ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo nel versamento, fino a 15 giorni. In altre parole, la sanzione nei primi quattordici giorni sarà pari allo 0,2% giornaliero (1/15 della sanzione principale per ogni giorno di ritardo);
-
Ravvedimento breve: entro trenta giorni della violazione, per insufficiente o omesso versamento del tributo, la sanzione viene ridotta a 1/10 del tributo, di solito quindi risulta pari al 3%;
-
Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione viene ridotta a 1/8 del minimo e di solito ammonta al 3,75%.
Clicca qui per scaricare la tabella dei tassi di interesse legale dal 1999 al 2013
Elenco principali codice tributo:
-
8901: Sanzione pecuniaria Irpef
-
1989: Interessi sul ravvedimento - Irpef
-
8902: Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
-
1994: Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale
-
8926: Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
-
1998: Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'IRPEF
-
1991: Interessi sul ravvedimento - IVA
-
8918: IRES - Sanzione pecuniaria
-
1990: Interessi sul ravvedimento - Ires
-
8907: Sanzione pecuniaria Irap
-
1993: Interessi sul ravvedimento - Irap
-
8906: Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"
Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085
Ravvedimento operoso codice 1040
Ravvedimento f24 a zero
Ravvedimento LIPE