A) ERRORI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE
L’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, come da ultimo modificato, dall’articolo 1, comma 20, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, d.lgs. 472/97).
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:
1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.
Se il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione venga effettuato entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento nonché quella per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni – che spetta indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento – è ridotta di un decimo a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione stessa e degli interressi calcolati al tasso legale (tasso pari: all’1,5 per cento dal 1° gennaio 2011; al 2,5 per cento dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno. Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento.
2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 25, pari ad 1/10 di euro 258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.
3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo:
  • a) Errori non ancora rilevati dall’Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti di imposta.
    La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 3,75 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; venga presentata una dichiarazione integrativa.
  • b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall’Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile. Se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, la sanzione fissa pari a 258 euro e quella prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato sono ridotte rispettivamente a 25 euro e al 3,75 per cento a condizione che: venga eseguito il pagamento delle sanzioni ridotte, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; venga presentata una dichiarazione integrativa.
    Se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, è ridotta al 12,5 per cento a condizione che entro tale termine: venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno; venga presentata una dichiarazione integrativa.
    Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.
B) ERRORI CONCERNENTI LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VERSAMENTO F24
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
  • codice fiscale;
  • periodo di riferimento;
  • codice tributo;
  • suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.