Ravvedimento operoso modello 770. Le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, di versamento delle ritenute dovute si possono regolarizzare mediante il ravvedimento che comporta la riduzione automatica alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore delle violazioni abbia avuto formale conoscenza.
Possono essere sanate con l’istituto del ravvedimento operoso le seguenti violazioni effettuate dal sostituto d’imposta: 

1. omessi o insufficienti versamenti delle ritenute 
2. errori formali, non incidenti cioè sulla determinazione del tributo 
3. errori sostanziali, incidenti cioè sulla determinazione e sul pagamento del tributo 
4. omessa presentazione della dichiarazione 
5. operazioni di conguaglio del 770. 
Le sanzioni applicate in riferimento alla Certificazione Unica possono essere ravvedute: 
• in caso di omessa, errata o tardiva CU oltre i 60 gg., è dovuta una sanzione di euro 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva, errata, con un massimo di euro 50.000,00; non è ammesso il cumulo giuridico. La sanzione non è prevista se l’invio avviene entro i 5 gg. dal termine 
• in caso di trasmissione tardiva della CU entro i successivi 60 gg. è dovuta una sanzione ridotta a 1/3 per ogni CU (euro 33,33) con un massimo di euro 20.000,00.

Le sanzioni relative alle violazioni commesse dai sostituti d’imposta per l’omesso o ritardato pagamento di ritenute possono essere oggetto di ravvedimento operoso, alle condizioni ed entro i limiti dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97:
•    nei primi 14 giorni dalla violazione con la sanzione che va dallo 0,1% all’1,4%;
•    dal 15°giorno al 30°giorno dalla scadenza del termine di versamento con la sanzione ridotta pari all’1,5%;
•    dal 31° giorno al 90° giorno dalla violazione con la sanzione dell’1,67%;
•    dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 3,75%;
•    entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 4,29%;
•    oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione con la sanzione del 5%.

 

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Per regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso, il contribuente dovrà versare la maggiore imposta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta tramite il modello F24:
•    per le maggiori ritenute andranno utilizzati i codici propri del tributo (1001, 1040, ecc.);
•    per la sanzione ridotta andrà utilizzato il codice tributo 8906 “sanzione pecuniaria sostituti d’imposta” oppure codice tributo 8911 se la violazione si riferisce alla presentazione della dichiarazione.

Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione. All’omessa presentazione della dichiarazione è applicata la sanzione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, la sanzione è applicata nella misura che va dal 60% al 120% con un minimo di euro 200. 
Se le ritenute non dichiarate sono state interamente versate, è applicata la sanzione da euro 250 a 2.000. Rimane valida la sanatoria mediante la presentazione della dichiarazione tardiva entro i 90 giorni dalla scadenza ordinaria. In questo caso è applicata la sanzione di euro 25 (1/10 del minimo). 
Nel caso in cui non siano state versate le ritenute è applicato anche il ravvedimento per l’omesso/parziale versamento pari a: 
• 4,29% se il versamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso nel quale è avvenuta la violazione 
• 5% se il versamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso nel quale è avvenuta la violazione 
• 6% se il versamento avviene dopo la consegna del P.V.C.


Ravvedimento violazioni formali modello 770, la presentazione della dichiarazione correttiva/integrativa. Ai sensi dell’art.8 c.3 del D.Lgs. 471/97, le violazioni di carattere formale quali, ad esempio, l’omessa o inesatta indicazione dei dati del sostituto o del contribuente, sono punite con la sanzione da euro 500 a 4.000. 
Le sanzioni formali che non sono di ostacolo all’attività di accertamento non sono sanzionate se regolarizzate prima dell’accertamento stesso. 
Negli altri casi è prevista l’applicazione della sanzione ridotta pari a: 
• 1/9 di euro 500, cioè euro 55,56, per la regolarizzazione entro 90 giorni 
• 1/8 di euro 500, cioè euro 62,50, per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione 
• 1/7 di euro 500, cioè euro 71,43, per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione 
• 1/6 di euro 500, cioè euro 83,33, per la regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24.
Nell’ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate un’istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).
Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni “Erario” e “Regioni – Enti Locali” relativi a:
  • codice fiscale
  • periodo di riferimento
  • codice tributo
  • suddivisione in più tributi dell’importo versato con un solo codice tributo.
Si rammenta che se l’invio telematico del modello 770 viene prorogato, ci si potrà avvalere del nuovo termine anche per eventuali ravvedimenti operosi di ritenute d'acconto non versate.