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Il rischio di revisione (audit risk) è il rischio che il revisore esprima un giudizio senza modifiche (giudizio positivo) su un bilancio che contenga errori significativi che ne inficino la veridicità e che siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio stesso.

Si tratta naturalmente di un rischio che non può essere eliminato in senso assoluto, ma solo diminuito ad un livello ragionevolmente accettabile.

Il rischio di revisione che è tenuto a fronteggiare il revisore si scompone in tre elementi:

Cassazione ordinanza 31/05/2019 n. 14919. Il revisore legale di una società che fa parte del medesimo studio professionale di uno dei sindaci della stessa (al mero fine di condividere i costi) non può dirsi indipendente ex art. 10 del DLgs. 39/2010 e, quindi, la sua nomina è nulla e non ha diritto a percepire i relativi compensi. 

La Suprema Corte, ha precisato che:
- per la salvaguardia dei requisiti di obiettività e indipendenza, di cui all’art. 10 del DLgs. 39/2010, nel concetto di “società” rientra anche l’organo societario del Collegio sindacale
- l’esistenza di un rapporto di natura patrimoniale, anche in senso lato, tra revisore e sindaco può essere potenziale fonte di reciproci condizionamenti;
- anche le modalità di nomina e revoca dei revisori legali sono tali per cui è necessario escludere, a priori, qualsiasi forma di condizionamento e interessenza;
- è stato recepito il principio comunitario della cosiddetta indipendenza anche “in apparenza”, essendo necessario che il revisore, oltre a essere indipendente, appaia anche tale agli occhi di terzi informati, obiettivi e ragionevoli;
- l’art. 10 del DLgs. 39/2010 è norma imperativa, o comunque di ordine pubblico economico.

Attenzione anche al fatto che la mancata indipendenza del revisore può rendere annullabile anche il bilancio per vizio della procedura di approvazione. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Grosso Michele ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 1 comma 1° lett. I) del DLgs n. 39/2010.
Lamenta il ricorrente che l'art. 10 DLgs n. 39/2010 impone al revisore il requisito dell'indipendenza con riferimento solo alla società e non già ad un componente del collegio sindacale. La norma predetta non introduce alcun divieto in capo al revisore di intrattenere relazioni economiche con i sindaci della stessa società a favore della quale svolgono le proprie prestazioni.
L'attività di revisione contabile non ha ad oggetto l'attività dei sindaci, rispetto alla quale si pone su un piano diverso, ma parallelo, essendo sindaci e revisori entrambi controllori della società, orientando la rispettiva attività verso il medesimo risultato di tutela dei terzi.
Non viola, pertanto, l'obbligo di indipendenza il revisore che sia legato da rapporti di tipo professionale o economico (nel caso di specie, mera condivisione di costi) con uno dei sindaci della società oggetto di revisione.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 10 e 1 comma 1° lett. I) del DLgs n. 39/2010 con riferimento al requisito di indipendenza del revisore.
Espone il ricorrente che ai fini della ricorrenza di una situazione di incompatibilità, non è sufficiente la mera sussistenza di meri rapporti di tipo patrimoniale tra la società (o il sindaco) ed il revisore, essendo necessario che tali rapporti siano significativi e tali da compromettere l'indipendenza del revisore.
Evidenzia che l'art. 10 DLgs n. 39/2010 è stata introdotta nel nostro ordinamento in ragione dei dettami comunitari (vedi raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002) in virtù dei quali un revisore legale o una società di revisione possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi per servizi di revisione e non che prevedono di ricevono oltrepassino un a soglia critica dei loro ricavati totali. Ne consegue che se una relazione d'affari sussiste, ma non assuma carattere di significatività e rilevanza, tale relazione non consente al terzo obiettivo e ragionevole di trarre la conclusione che l'indipendenza del revisore legale risulti compromessa.
Nel caso di specie, l'importo pattuito per la revisione contabile non aveva rappresentato una percentuale elevata dei ricavi professionali complessivi del ricorrente.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c. per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Lamenta il ricorrente che non è stato esaminato il fatto, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'accertamento della rilevanza e significatività delle relazioni d'affari e di lavoro intercorrenti tra la società ed il dott. Grosso.
4. I tre motivi, da esaminare unitariamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.
Ad avviso di questo Collegio, affinchè siano salvaguardati i requisiti di obiettività ed indipendenza, richiesti dall'art. 10 DLgs n. 39/2010 per l'esercizio dell'attività di revisore contabile, nel concetto di "società" - che non può intrattenere con il revisore legale relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (aventi ad oggetto la prestazione di servizi anche diversi dalla revisione) - rientra, a pieno titolo, anche l'organo societario del collegio sindacale. Si tratta, infatti, di un organo facente parte della c.d. governance della società, il quale concorre alla formazione dell'iter decisionale della medesima, sia partecipando alle assemblee dei soci che ai consigli di amministrazione, sia svolgendo, a norma dell'art. 2403 cod. civ., l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto del principio di corretta amministrazione ed anche sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul corretto funzionamento.
In particolare, in materia di bilancio, se è pur vero che il c.d. controllo esterno delle società per azioni (e negli altri casi previsti dalla legge) compete alla società di revisione, la quale deve esprimere un parere sull'attendibilità del bilancio di esercizio e sulla corretta valutazione delle singole voci appostate nel medesimo, tuttavia, anche il collegio sindacale svolge nella procedura di approvazione del bilancio un ruolo non certo irrilevante, dovendo, a norma dell'art. 2429 c.c., non solo riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale, ma fare osservazioni e proposte in ordine al bilancio medesimo ed alla sua approvazione.
Dunque, anche se formalmente non possono esservi sovrapposizioni tra l'attività svolta dai sindaci e quella dei revisori contabili, avendo solo quella dei revisori una rilevanza esterna nei rapporti con i terzi e con gli stessi soci - significativo, in tal senso, è l'art. 2434 bis c.c., secondo cui per impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio, su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione ha emesso un giudizio privo di rilievi, occorrono tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale (norma che evidenzia, peraltro, l'importanza dell'attività dei revisori contabili e la conseguente necessità della loro indipendenza) - i pur diversi ambiti operativi delle due figure professionali sopra indicate possono venire comunque in stretta relazione ed eventuale interferenza.
Alla luce di quanto osservato, è indubbio che l'esistenza di un rapporto di natura patrimoniale, anche lato sensu, tra sindaco e revisore contabile sia potenzialmente fonte di possibili reciproci condizionamenti, tenuto conto, peraltro, che, in caso di mala gestio, a norma dell'art. 2407 comma 2° cod. civ., i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
Anche le modalità di nomina e revoca dei revisori contabili sono tali per cui è necessario escludere, a priori, ogni possibile forma di condizionamento ed interessenza.
In proposito, l'art. 13 comma 1° DLgs n. 39/2010, dispone che l'assemblea conferisce l'incarico al revisore contabile alla società di revisione su proposta motivata dell'organo di controllo, il quale deve essere sentito, ai sensi del comma 3° della stessa norma, per la revoca dell'incarico quando ricorre una giusta causa di revoca del revisore.
D'altra parte, va osservato che il nostro legislatore, al fine di salvaguardare i principi dell'obiettività e dell'indipendenza del revisore contabile, ha accolto all'art. 10 comma 2° DLgs n. 39/2010 il criterio, già indicato dal legislatore comunitario nell'art. 22 comma 2° (e nel considerando n. 11) della direttiva n. 43/2006 del 17 maggio 2006, della valutazione del "terzo informato, obiettivo e ragionevole" che dall'esistenza tra la società ed il revisore contabile di relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro etc. "trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa". In sostanza, è stato accolto il principio della cosiddetta indipendenza anche "in apparenza", essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi.
Dunque, sia il legislatore comunitario che quello italiano, allo scopo di affermare la necessità della massima trasparenza ed indipendenza possibile della figura del revisore contabile, hanno ormai superato quel passaggio - evidenziato dalla parte ricorrente - della raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002, secondo cui "un revisore legale, una società di revisione o una rete possono essere visti come finanziariamente dipendenti da un singolo cliente o gruppo di clienti quando il totale dei corrispettivi, per servizi di revisione e non, che ricevono o prevedono di ricevere da quel cliente o gruppo di clienti oltrepassa una soglia critica dei loro ricavi totali".
Né nel testo della direttiva comunitaria sopra citata, né in quello del legislatore italiano, è stato accolto un criterio che, per valutare l'obiettività e l'indipendenza del revisore contabile, attribuisca rilievo all'esistenza di una relazione d'affari tra quest'ultimo ed una società solo se tale relazione assuma un carattere di significatività. Nessun riferimento è, infatti, contenuto nei testi normativi sopra indicati ai concetti di "significatività" e "rilevanza" del rapporto d'affari tra società e revisore contabile che, pertanto, ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti di obiettività ed indipendenza del revisore contabile, deve escludersi tout court.
Si condivide, infine, l'impostazione giuridica del Tribunale in ordine alla natura imperativa, o comunque di ordine pubblico economico, dell'art. 10 DLgs n. 39/2010, essendo tale norma finalizzata ad assicurare la massima trasparenza ed obiettività delle informazioni ai soggetti che operano nel mercato, dovendo i revisori attestare al cospetto di tutti gli operatori economici (soci, creditori, terzi in generale) l'attendibilità del bilancio dagli stessi certificato nell'interesse generale dell'economia.
Ne consegue che dalla violazione della norma in esame deriva la nullità dell'atto di nomina del revisore, venendo quindi meno il suo diritto al compenso.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nei termini di cui in dispositivo.

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

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VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

In data __/__/_____, alle ore __:__, presso [la sede/gli uffici amministrativi della società] _______________, in _____________ via/piazza _________, 
si è riunito il collegio sindacale nelle persone di:
-    dott. _____________________________, presidente del collegio sindacale;
-    dott. _____________________________, sindaco effettivo;
-    dott. _____________________________, sindaco effettivo,
per redigere il verbale di insediamento del collegio sindacale.

Tutti coloro che svolgono incarichi di revisione legale sono chiamati a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposti dalle società dalle quali hanno ottenuto il conferimento di un incarico di revisione legale.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali non è prevista nei casi di affidamento di un incarico di revisione contabile a titolo volontario.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico del revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali ma stabilito da specifiche norme di legge.

L’articolo 1, comma 5, del D.P.R 322 del 22 luglio 1998 prevede che “la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 417 e successive modificazioni”.

I soggetti chiamati a tale adempimento sono:

Fac simile denuncia al collegio sindacale. Clicca Qui.

Codice Civile articolo 2408 - Denunzia al collegio sindacale:

I. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
 
II. Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione.
 
Revisione legale dei conti, controllo interno, codice della crisi, adeguati assetti, 
 
Spettabile
Collegio Sindacale della <...> s.r.l.
nelle persone dei Signori
I sottoscritti soci della società ………….. s.r.l., Signor <...>, Signor <...> e Signor <...>, che rappresentano un ventesimo del capitale sociale della società predetta, denunziano i seguenti fatti censurabili di rilevante gravità commessi dagli amministratori (oppure dall’Amministratore Unico) e precisamente:
1) <...>
2) <...>
Tutto ciò denunciato, chiedono, in base all’art. 2408, comma 2 c.c., che questo Collegio sindacale proceda alle indagini sui fatti denunziati e, ove ravvisi la sussistenza di fatti censurabili e l’urgenza di provvedere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, proceda a convocare l’assemblea dei soci per presentare le conclusioni raggiunte, invitandola a deliberare su eventuali proposte.

 
 
 
 
 
 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

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Gentile [nome del revisore],

mi rivolgo a lei in qualità di revisore dell'azienda [nome dell'azienda] per esprimere l'importanza che rivestono gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili per la buona gestione dell'impresa.

Come saprà, tali assetti sono fondamentali per garantire la corretta tenuta dei registri contabili, il rispetto delle normative fiscali e la trasparenza delle operazioni finanziarie dell'azienda. La loro presenza può inoltre favorire l'ottenimento di finanziamenti, l'attrazione di investitori e il consolidamento della reputazione dell'impresa.

Tuttavia, voglio anche sottolineare che la responsabilità per la gestione degli assetti organizzativi non ricade solo sull'amministratore di società, ma anche sul revisore che ha il compito di valutare l'efficacia dei controlli interni e della gestione aziendale, segnalando eventuali criticità e irregolarità.

Per tale motivo, desidero invitare il nostro studio di revisione ad approfondire la verifica degli adeguati assetti organizzativi dell'azienda e ad esprimere, in caso di necessità, raccomandazioni per il loro miglioramento. Sono convinto che questo sia vantaggioso per l'azienda e per la sua reputazione e credibilità.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito e ringrazio per l'attenzione.

Cordiali saluti,

[nome del mittente]

 

 

Egregio Revisore,

Sono fermamente convinto che l'adozione di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili sia fondamentale per il successo e la sostenibilità delle aziende. Come esperto del settore, sono sicuro che ne sia già consapevole, ma mi preme sottolineare l'importanza di tale strumento di gestione per le imprese.

Inoltre, vorrei ricordarle le sue responsabilità in qualità di revisore e quelle dell'amministratore di società. La verifica della regolarità contabile e l'emissione di un giudizio sul bilancio rappresentano un momento cruciale per la vita dell'azienda e per la tutela degli interessi degli stakeholders. Il rispetto delle normative vigenti, la verifica dell'efficacia dei controlli interni e la segnalazione di eventuali irregolarità sono solo alcune delle attività che richiedono la massima attenzione e competenza da parte del revisore.

Per questo motivo, le chiedo di essere particolarmente scrupoloso nell'espletamento dei suoi compiti, per garantire la massima trasparenza e correttezza nelle attività svolte dall'azienda.

Distinti saluti, 

 

Gentile Revisore,

sono a scriverti per richiamare la tua attenzione sull'importanza fondamentale per ogni azienda di dotarsi di adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili. La loro mancanza o inefficienza può portare a gravi conseguenze, come la perdita di risorse, l'impossibilità di pianificare e programmare la crescita dell'azienda, la mancata identificazione di opportunità di sviluppo e, in casi estremi, anche l'esposizione a rischi legali e penali.

Come revisore, sei consapevole delle tue responsabilità e dell'importanza della tua indipendenza per garantire una valutazione obiettiva della situazione finanziaria dell'azienda. Inoltre, è tuo compito vigilare sulla corretta gestione degli assetti organizzativi amministrativi e contabili, ricordando all'amministratore di società le sue responsabilità e svolgendo un ruolo di consulenza per migliorare il funzionamento dell'azienda.

Per aiutare le aziende a dotarsi degli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili e monitorarli nel tempo, vorrei ricordarti che esiste la società QaserPMI, specializzata in questo settore. QaserPMI può offrire un supporto professionale e competente nella predisposizione, monitoraggio e adeguamento degli assetti organizzativi amministrativi e contabili, per aiutare le aziende a crescere in modo sostenibile e in regola con le normative vigenti.

Ti ringrazio per l'attenzione e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Inoltre, desidero sottolineare l'importanza del suo ruolo nella verifica del presupposto della continuità aziendale e la sua responsabilità di segnalare tempestivamente eventuali criticità. Ricordo poi la recente sentenza n. 188/2021 del tribunale di Cagliari, che ha condannato gli amministratori di una società "in bonis" per non aver adempiuto ai loro obblighi di adeguatezza degli assetti aziendali.

In questo contesto, mi permetto di consigliarle vivamente di avvalersi della consulenza di esperti del settore, come la società QaserPMI, che può offrire il supporto necessario per la predisposizione e il monitoraggio degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché per garantire la massima trasparenza e regolarità in ogni fase dell'attività aziendale.

 

Il Revisore ha come il Collegio Sindacale, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di verificare che gli organi delegati valutino costantemente l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la continuità aziendale e la gestione dei rischi assumendo quando necessario adeguate soluzioni correttive. 

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato un dossier su “Verbali e procedure del collegio sindacale”.

Il documento contiene 55 utili bozze di verbale con relative dichiarazioni e procedure destinate ad orientare l’attività del collegio sindacale nell'attuazione della propria attività di vigilanza. 

I nuovi schemi operativi – precisa il Consiglio Nazionale - rappresentano mere tracce e dovranno essere utilizzati in modo flessibile, visto che “non possono ovviamente rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono verificarsi concretamente”.

Clicca qui per scaricare il dossier contenente le interessanti bozze di verbale

 

Elenco dei 55 verbali contenuti nel documento:

Fac simile verbale riunione del collegio sindacale. Clicca qui

Per scaricare dodici esempi di relazione clicca qui
 

Elenco dei verbali contenuti nel documento:

V.1. VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
V.2. VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE
V.3. VERBALE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI AL PRECEDENTE COLLEGIO SINDACALE
V.4. VERBALE RELATIVO ALLA SCELTA DI AVVALERSI DI DIPENDENTI ED AUSILIARI
V.5. VERBALE PERIODICO DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA
V.6. VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULLE NORME IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO    
V.7. VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI    
V.8. VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVANZA DELLA LEGGE E DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI PRIVACY
V.9. VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SUI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE    
V.10. VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULL’ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
V.11. VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SULL’ADEGUATEZZA E SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO-CONTABILE    
V.12. VERBALE RELATIVO ALLA VIGILANZA SUL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO   
V.13. VERBALE RELATIVO ALL’ESAME DEI RISCHI IN ESSERE E DEL CONTENZIOSO    
V.14. VERBALE RELATIVO A RACCOMANDAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI VIGILANZA
V.15. VERBALE RELATIVO AL MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE
V.16. VERBALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA ED ECONOMICA

 

 

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