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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio dei Ragionieri hanno approvato il Documento n. 260 (download .pdf), dal titolo "Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai resposabili delle attività di governance".

Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole e fornire una guida sulle comunicazioni tra il revisore e i responsabili delle attività di governance, in relazione a fatti e circostanze emersi dallo svolgimento della revisione del bilancio. Tali comunicazioni riguardano tematiche emerse dalla revisione che siano di interesse per le attività di governance, così come definite da questo documento.

Questo documento non fornisce una guida sulle comunicazioni del revisore a soggetti esterni alla società, come organismi di controllo o di vigilanza.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed il Consiglio dei Ragionieri hanno approvato il Documento n. 501 (download .pdf), dal titolo "Gli elementi probativi - considerazioni addizionali per casi specifici".

Lo scopo del presente documento è di stabilire regole di comportamento e di fornire ulteriori linee guida rispetto a quelle contenute nel principio “Gli elementi probativi della revisione”, con riferimento all’acquisizione di elementi probativi per alcune poste specifiche di bilancio e alcune informazioni.
Il presente documento comprende le seguenti sezioni:
  • Sezione A: Partecipazione alle rilevazioni fisiche delle rimanenze di magazzino
  • Sezione B: Richiesta di informazioni ai legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso
  • Sezione C: Valutazioni e informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e altri titoli)
  • Sezione D: Verifica dell’esistenza delle Partecipazioni
  • Sezione E: Verifica dell’esistenza degli strumenti finanziari anche derivati
  • Sezione F: Informazioni sui settori di attività della società.

Clicca qui per scaricare il fac simile dell’obbligatorio parere, ex art. 239 del TUEL, rilasciato dall’Organo di revisione dell’Ente sulla proposta di bilancio previsione EE.LL. relativo all’anno 2015, pubblicato dal Consiglio Nazionale D.C.E.C.
Quest’anno il termine di deliberazione sul bilancio di previsione è stato già differito al 30 luglio 2015
(DM 13 maggio 2015).

 

Documento CNDCEC: «Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti» (.pdf)

Data di pubblicazione: Febbraio 2012
Abstract: «Il diritto positivo italiano attribuisce, al ricorrere di determinati presupposti, lo svolgimento della revisione oltreché al revisore anche al collegio sindacale. Diversamente, la prassi internazionale, nonché gli stessi principi nazionali e internazionali di revisione sono stati elaborati facendo riferimento al revisore unico. Quest’ultimo può avvalersi di strutture complesse, che rispondendo però ad una logica verticistica, assicurano che il responsabile della revisione legale sia uno ed un solo soggetto.
È opportuno precisare, in modo da collocare correttamente anche le scelte effettuate nel presente documento, che tra il collegio sindacale ed il revisore vi è una profonda differenza di funzioni. Il collegio sindacale è un organo sociale a composizione plurima e paritetica, mentre il revisore è un singolo prestatore di servizi. Tale complessivo contesto fa sì che le metodologie ed i comportamenti dettati per i revisori dai principi di revisione non possano essere automaticamente traslati in capo all’organo di controllo interno, ma si applichino al collegio sindacale tenendo conto delle peculiarità di un organo collegiale. Infatti pur continuando, e non potrebbe essere diversamente, ad essere applicata al collegio sindacale la propria disciplina positiva, relativamente allo svolgimento dell’attività di revisione troveranno applicazione le norme del D.Lgs. n. 39/2010 ivi comprese, tra le altre, le disposizioni relative all’indipendenza e ai principi di revisione applicabili. Le presenti linee guida, collocandosi in questo scenario operativo e normativo, non sono norme di deontologia professionale ma si pongono l’obiettivo di raccordare quanto previsto dalla legge e dai principi di revisione internazionali con le peculiarità del collegio sindacale, declinando lo svolgimento di attività previste dai principi di revisione nell’ambito del funzionamento del collegio sindacale. Esse intendono fornire esclusivamente dei riferimenti tecnici, anche in una prospettiva di graduale adattamento alle previsioni dei principi di revisione internazionali per il collegio sindacale che svolge la revisione legale dei conti.
La normativa applicabile alla revisione unitamente alle disposizioni che disciplinano la governance societaria, l’autonomia organizzativa del collegio e lo sviluppo di strumenti, anche informatici, per l’esecuzione di questa attività consentiranno, infatti, a ciascun collegio sindacale, alla luce dell’esperienza professionale dei suoi componenti, di declinare specifiche procedure operative nell’ambito del perimetro normativo delineato dal legislatore e in coerenza con la migliore dottrina e pratica internazionale e nazionale.
Tenuto conto delle rilevanti innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 e della loro parziale attuazione, nonché dell’assenza di posizioni interpretative consolidate e dell’evoluzione che si riscontreranno nelle prassi operative, le linee guida saranno suscettibili di graduali adattamenti e aggiornamenti.
In relazione, infine, all’introduzione dell’organo di controllo monocratico (c.d. sindaco unico) si ritiene che ad esso sia applicabile la disciplina normativa, nonché le norme e le linee guida emanate da questo Consiglio riguardanti il collegio sindacale, in quanto compatibili».

Indice:
  • INTRODUZIONE
  • INIZIO E CESSAZIONE DELL’INCARICO
  • COORDINAMENTO TRA FUNZIONE DI VIGILANZA E FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE
  • ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
  • SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE
  • RELAZIONE DI REVISIONE ED IL GIUDIZIO SUL BILANCIO
  • I CORRISPETTIVI DEL SINDACO-REVISORE
  • ALLEGATI

Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società, con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società.

Il compenso dei sindaci deve essere predeterminato ed è invariabile nel corso della carica.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina dei nuovi.

Per le società a responsabilità limitata la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi, ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
- Attivo patrimoniale: euro 4.000.000;
- Ricavi: euro 4.000.000;
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Obblighi
Articolo 2403 Codice Civile Doveri del collegio sindacale: Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto (CONTROLLO DI LEGITTIMITA'), sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE).
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.

Attività di verifica:
-verifica dell’osservanza della legge e dello statuto;
-verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
-verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

L’attività di controllo esercitata dal collegio sindacale si esplica attraverso diverse fasi:
-“ricognitiva”, cioè di assunzione di dati e informazioni;
-“valutativa”, cioè diretta a esprimere il giudizio di conformità/difformità dei fatti gestione rispetto ai parametri legali di giudizio;
-una fase diretta ad adottare le misure di reazione a tutela delle regole violate.
L’attività di controllo dei sindaci trova la sua naturale esplicitazione nella relazione presentata in assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio. Il collegio sindacale, infatti, è sostanzialmente un organo referente dell’assemblea.

Articolo 2407 Codice Civile Responsabilità: I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente [1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica [2409, 2449].
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 [2364, n. 4, 2434, 2632].

In sintesi, il Collegio Sindacale ha il compito di garantire la legalità, la correttezza e la trasparenza nell'amministrazione della società, tutelando gli interessi degli azionisti, dei soci e delle parti terze coinvolte.

 

Articolo 2409 – septies del Codice civile: “Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti”.
Gli scambi di informativa tra sindaco e revisore
L’oggetto dell’informativa al Collegio sindacale si può desumere chiaramente dalla Norma di comportamento Q.3.6. che regola, tra le altre, l’attività di vigilanza del Sindaco sull’attività di Revisione legale dei conti.
Il Collegio sindacale, nell’ambito dell’attività di supervisione della revisione legale dei conti è chiamato ad acquisire dal revisore medesimo in maniera periodica informazioni riguardanti:
la generale portata e pianificazione della revisione d’esercizio e del bilancio consolidato (ove presente);
l’esecuzione del lavoro di revisione;
i risultati significativi emersi nel corso del lavoro di revisione;
l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
gli eventuali risultati e conclusioni a cui dovesse pervenire l’autorità competente in ordine al controllo della qualità, quando istituita.
La Norma di comportamento Q.5.3 declina, poi, da un punto di vista operativo quale sia la documentazione oggetto di questo periodico scambio, ossia:
le eventuali comunicazioni alla direzione, cd. “lettere di suggerimenti”;
gli esiti delle verifiche periodiche effettuate;
la conferma annuale dell’indipendenza da parte del revisore legale o della società di revisione legale, con indicazione dei servizi non di revisione espletati a favore della società anche dalla rete di appartenenza;
la relazione aggiuntiva relativa alle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare alle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

 

Compenso Collegio Sindacale
La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di capitali, ai sensi dell'art. 2402 cod. civ., deve essere stabilita nell'atto costitutivo o deve essere fissata dall'assemblea, sicché, in mancanza di tale indicazione, va determinata dal giudice ex art. 2233 cod.
Articolo 2402 Codice Civile: "La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".
Il compenso deve essere predeterminato ed invariabile.
La mancata determinazione del compenso dei sindaci non comporta l'invalidità dell'atto costitutivo o della delibera di nomina, né il venir meno del diritto alla retribuzione. In questo caso, premesso che di per sé la deliberazione di nomina dei sindaci non sarebbe invalida per il solo fatto di non aver nulla previsto sul compenso, l'interessato può adire l'Autorità giudiziaria per la relativa determinazione, che avrà luogo in base all'art. 2233 c.c.
Il diritto al compenso in capo al sindaco è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., con conseguente non invocabilità della prescrizione presuntiva triennale prevista dall'art. 2956 c.c.

Il presidente fa presente che prima di procedere alla nomina dei componenti del nuovo collegio è opportuno procedere alla determinazione del compenso dei futuri componenti.
Il presidente propone che per ciascuno dei tre anni di durata dell’incarico il compenso sia come di seguito proposto:
• euro < ....... > per il presidente;
• euro < ....... > per ciascun sindaco effettivo.
L’assemblea all’unanimità approva la proposta del presidente e delibera i compensi proposti.
Successivamente procede alla nomina del collegio sindacale e accogliendo la proposta del presidente si procede alla votazione per alzata di mano.
L’assemblea per alzata di mano ed effettuata controprova nomina:
• come presidente: [nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, n. iscrizione registro];
• come effettivo: [nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, n. iscrizione registro];
I sindaci nominati, tutti presenti dichiarano di accettare l’incarico.

Equo compenso professionisti: in vigore dal 20 maggio
Il DDL che disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, è stato approvato il 12 aprile 2023 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 dopo un lunghissimo iter di oltre 3 anni.
La legge n. 29 2023 entra in vigore il 20 maggio 2023.

La nuova legge prevede che l'equo compenso si applichi esclusivamente alle prestazioni d'opera intellettuale verso:

imprese bancarie;
imprese assicurative;
imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro o con più di 50 dipendenti;
pubblica amministrazione, escluse le società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione.

Non si applicano alle convenzioni in corso, già sottoscritte alla data dell'entrata in vigore.

I compensi minimi, per i componenti del collegio sindacale, previsti dal riquadro 11 della Tabella C sono agganciati alla “sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività” (ossia, in buona sostanza, alla sommatoria del Totale Valore della Produzione e del Totale Attivo di bilancio) e, attualmente, corrispondono a:
- se la predetta sommatoria non supera 5 milioni di euro: 6.000 euro;
- se la predetta sommatoria supera 5 milioni di euro, ma non supera 100 milioni di euro: 6.000 euro più lo 0,009% dell’eccedenza rispetto a 5 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 100 milioni di euro, ma non supera 300 milioni di euro: 14.550 euro più lo 0,006% dell’eccedenza rispetto a 100 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 300 milioni di euro, ma non supera 800 milioni di euro: 26.550 euro più lo 0,005% dell’eccedenza rispetto a 300 milioni di euro;
- se la predetta sommatoria supera 800 milioni di euro: 51.550 euro più 7.500 euro per ogni 100 milioni (o frazione di 100 milioni) di eccedenza rispetto a 800 milioni di euro.

Ai sensi dell’art. 29 del DM 140/2012, il compenso così calcolato:
- è aumentato fino al 100% quando il professionista riveste la carica di sindaco unico, mentre, nei casi di organo collegiale, è incrementato fino al 50% con riguardo al professionista che riveste la carica di presidente del collegio sindacale;
- è ridotto, fino alla metà, nel caso in cui l’incarico riguardi società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o di mero godimento di beni patrimoniali, oppure in stato di liquidazione o in procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 3 della legge sull’equo compenso, la pattuizione di compensi inferiori a quelli risultanti dai predetti parametri minimi (o da quelli che in futuro andassero ad aggiornarli o sostituirli) sarà nulla e la nullità, oltre che poter essere invocata dal professionista avanti il Tribunale per la rideterminazione del compenso, sarà rilevabile anche d’ufficio.

 

Il Collegio Sindacale e la sfida degli adeguati assetti aziendali.
Il Collegio Sindacale assume un ruolo di grande rilevanza nell'assicurare la corretta gestione aziendale, conforme alla legge e agli statuti, come definito dall'Articolo 2403 del Codice Civile. In particolare, il Collegio Sindacale deve monitorare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'azienda, verificandone l'effettivo funzionamento. Questa responsabilità è sottolineata dall'Articolo 2407, che richiede ai sindaci di adempiere ai propri doveri con professionalità e diligenza, con la responsabilità solidale rispetto agli amministratori per qualsiasi danno evitabile attraverso una supervisione adeguata.
In un'epoca in cui l'efficienza operativa e la trasparenza aziendale sono fondamentali per il successo e la sostenibilità di qualsiasi impresa, la collaborazione con consulenti esterni esperti e indipendenti può offrire vantaggi significativi. Tale collaborazione non solo mitiga i rischi e alleggerisce le responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale ma contribuisce anche a migliorare l'efficienza e la chiarezza aziendale. In un mondo degli affari in costante evoluzione, la cooperazione tra il Collegio Sindacale e consulenti esterni è essenziale per un futuro prospero e sostenibile.

 

 

 

Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della «GUIDA OPERATIVA BREVE PER AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E SINDACI» (download .pdf), elaborata da Assogestioni.

Il documento è strutturato sulla base del seguente indice:
Sezione A - ORGANI E PROCEDURE OBBLIGATORIE
Sezione B - PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
B.1 Individuazione dei rischi
B.2 Controlli dei rischi
B.3 Reporting sui rischi
B.3.1 Market risk
B.3.2 Liquidity and credit risk
Sezione C - LINEE GUIDA PER AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E SINDACI
C.1 Consiglio di amministrazione
C.2 Comitato per il controllo interno
C.3 Comitato per la gestione dei rischi
C.4 Comitato per le remunerazioni
C.5 Collegio sindacale
Appendice 1 - CONTENUTI MINIMI DELLE RELAZIONI INFORMATIVE
1.1 Relazione del comitato per il controllo interno
1.2 Relazione del comitato per la gestione dei rischi
1.3 Relazione del comitato per le remunerazioni
1.4 Relazione dell’organismo di vigilanza ex D.lgs. n. 231/2011
1.5 Relazione della funzione audit sulle attività ex D.lgs. n. 231/2001
1.6 Relazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex L. n. 262/2005
1.7 Relazione del preposto al controllo interno
1.8 Relazione sull’avanzamento e i risultati delle indagini di control risk self assessment sul gruppo
1.9 Relazione sulle attività svolte dal comitato etico
1.10 Relazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.lgs. n. 81/2008
1.11 Relazione del consiglio di amministrazione sulla politica generale per la remunerazione di amministratori esecutivi, altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche
Appendice 2 - TASSONOMIA DEI RISCHI
2.1 Rischi strategici
2.2 Rischi fi nanziari
2.2.1 Rischio di prezzo
2.2.2 Rischio di liquidità
2.2.3 Rischio di credito
2.3 Rischi operativi
2.4 Rischi di sicurezza e tutela del patrimonio
2.5 Rischi di compliance
2.6 Rischi di delega di poteri
2.7 Rischi tecnologici e dei sitemi informativi
2.8 Rischi di integrità
Appendice 3 - COMPITI DEI PRINCIPALI ORGANI E ORGANISMI SOCIETARI
3.1 Consiglio di amministrazione
3.2 Comitato per le remunerazioni
3.3 Comitato per il controllo interno
3.4 Comitato per la gestione dei rischi
3.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex D.lgs n. 262/2005
3.6 Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001
3.7 Preposto al controllo interno
3.8 Collegio sindacale (anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile)

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