I contributi Enasarco di competenza del 3 trimestre (mesi da luglio a settembre), devono essere versati entro il 20 novembre.

L'Enasarco, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, nel caso di attività di agenzia sotto forma di ditta individuale o società di persone, per l'anno 2018, è pari al 16%.

 

DEDUCIBILITA’ dal modello di dichiarazione dei redditi

In base all’articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir, sono deducibili i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”. Poiché i contributi Enasarco sono obbligatori per effetto della Legge n. 12/1973, essi rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo per la parte rimasta a carico dell’agente.
 

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