L’articolo 105 prevede:
– la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e digitale;
– l’attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l’innovazione tecnologica e l’innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l’allerta Covid-19.
Il comma 1 prevede che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche (quelle elencate dall’articolo 1, comma 2 del decreto legilsativo n.165 del 2001, il quale è richiamato dall’articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell’amminsitrazione digitale) in tutto o in parte le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Questo, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo. Tale Fondo, si ricorda, è stato istituito – con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020 – dall’articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020. La sua ripartizione è prevista avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Essi individuano gli interventi a cui sono destinate le risorse (tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica), secondo la previsione dell’articolo 239 citato al comma 2 – il quale viene qui novellato, onde prevedere che i medesimi atti procedano altresì al trasferimento delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche. Secondo la previsione dell’articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:
– una “strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico” a fini istituzionali;
– la diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;
– la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Si ricorda che varie previsioni in tema di trasformazione digitale sono state dettate dal decreto n. 76 del 2020 (recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), anche con più stringenti indicazioni circa un obbligo delle pubbliche ammisnitrazioni a rendere servizi digitali.
Il comma 2 attribuisce – per l’anno 2021 – alla competente struttura per l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo, l’implementazione ed il funzionamento della piattaforma per il tracciamento dei contatti ai fini del sistema di allerta innanzi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La piattaforma è stata disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha istituito presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un’apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (è la ‘app. Immuni’). La piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19. Il decreto-legge n. 28 ha attribuito al medesimo Ministero della salute (sentito il Garante Privacy), l’adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati. I dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell’applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati. L’utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi. Il decreto-legge n. 28 ha previsto che la piattaforma fosse realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020