L’articolo 110 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l’OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti (comma 1). Il comma 3 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito. Le norme in esame allineano il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esenzioni già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane. In particolare, l’articolo 110 del disegno di legge in esame integra l’articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina, nell’ambito disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, la ritenuta operata dalle società a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti. Il comma 1 dell’articolo 110 integra il comma 3 dell’articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 specificando che, con riferimento agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, la ritenuta del 27 per cento sui dividendi applicabile ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato identificati dal primo periodo della disposizione, non si applica sugli utili corrisposti a: organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE (“Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities – UCITS, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari) OICR non conformi alla direttiva UCITS, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers – AIFMD, che disciplina gli OICR cosiddetti “alternativi” che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari). Il comma 3 dell’articolo 27 stabilisce che la ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che sono inclusi nella lista adottata dal Ministero dell’economia e delle finanze con decreto 9 agosto 2016 e successivi aggiornamenti (cd. White list) relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari similari alle azioni, e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella White list del MEF. Il comma 3 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 (OICR di diritto estero istituiti in conformità alle direttive UCITS e AIFMD, nel caso in cui il gestore sia sottoposto a vigilanza nel Paese in cui l’organismo è istituito) non concorrono a formare il reddito. L’articolo 67, lettera c) del comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) include fra i le componenti che concorrono alla formazione del reddito (redditi diversi) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. In particolare, costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società diverse dalle associazioni e dai soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari assimilabili alle azioni ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di associazione in partecipazione o di partecipazione agli utili e alle perdite di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto.
Si segnala che l’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, fa riferimento alle plusvalenze e non alle minusvalenze.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020