L’articolo 113 dispone lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario. L’articolo 113 è volto a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori – di cui all’articolo 35-ter della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) – in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”). Si ricorda che l’art. 35-ter è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 92 del 2014, emanato in ottemperanza alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Strasburgo Torreggiani e altri c. Italia, pronunciata l’8 gennaio 2013 sulla base dei principi già consolidati (sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009).
- La sentenza CEDU Torreggiani e altri c. Italia, in materia di condizioni di detenzione
I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadri), l’esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle. La Corte, con la decisione dell’8 gennaio 2013, ha dichiarato sussistente la violazione dell’articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d’intensità superiore a quello inevitabilmente insito nella detenzione. La Corte rileva che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone». Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni. Nelle more dell’adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell’esame degli altri ricorsi aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia. A seguito della sentenza Torreggiani, il legislatore italiano ha dunque emanato dapprima il D.L. 146/2013 (che ha modificato la disciplina generale del reclamo al magistrato di sorveglianza) e ha introdotto una specifica disciplina compensativa e risarcitoria con il D.L. 92/2014 per offrire uno strumento accessibile per una tutela effettiva al detenuto. L’art. 35-ter O.P. dispone che, quando il pregiudizio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale consiste nella detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, “il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”. Quando il periodo di pena ancora da espiare è inferiore a quindici giorni, il magistrato di sorveglianza liquida al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata di inumana detenzione. Quando si tratta invece di detenzione non computabile nella pena da espiare (per esempio detenzione in misura cautelare seguita da assoluzione), ovvero per “coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere” è prevista la azione civile, proposta personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, avanti al Tribunale nel capoluogo del distretto di residenza dell’istante, al fine di ottenere un risarcimento pecuniario. L’azione civile si esercita mediante ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c, trattato in camera di consiglio e definito con decreto non soggetto a reclamo, appellabile e ricorribile per cassazione. L’azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla liberazione del detenuto. La misura del risarcimento, ove ne sussistano i presupposti, viene liquidato dal giudice civile nella misura preordinata dal legislatore di 8 euro per ogni giorno di inumana detenzione. Attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all’articolo 35-ter OP è prevista – dall’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 – per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la copertura degli oneri per definire il contenzioso degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023. Si ricorda altresì che con riguardo alla prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto ad una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’Amministrazione penitenziaria” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/03/2019, n.6738). Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione precisa che “Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle sopra indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 92 del 2014, rispetto ai quali il termine comincia a decorrere solo da tale data”. La formulazione letterale della disposizione prevede che “l’onere di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92 è incrementato di euro 800.000”. Si valuti l’opportunità di sostituire la parola “onere” con la parola “stanziamento”, in quanto ad essere incrementato non è l’onere ma la copertura finanziaria dello stesso. Secondo quanto specificato nella relazione tecnica, sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34. La medesima Relazione tecnica evidenzia che ogni anno, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) “che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.”
- Il sovraffollamento carcerario
Alla data del 31 ottobre 2020 sono presenti nelle carceri italiane 54.868 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.553 posti. Ci sono dunque 4.315 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti. La situazione del sovraffollamento, peraltro, è migliorata con i provvedimenti adottati per fronteggiare il Covid-19: basti pensare che a febbraio 2020 erano presenti nelle carceri 61.230 detenuti, con una eccedenza rispetto alla capienza regolamentare di 10.299 unità. Il sovrannumero non rappresenta una novità per il nostro Paese. Nel giugno 2006, alla vigilia della legge che avrebbe poi concesso l’indulto, erano presenti in carcere 61.264 detenuti (seppure con una capienza regolamentare di 43.219), con una percentuale di sovraffollamento del 42%. All’indomani dell’indulto del 2006, la popolazione carceraria era scesa a 39.005 detenuti (31 dicembre 2006). Negli anni seguenti, tuttavia, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pre-indulto: le presenze al 31 dicembre 2007 erano già 48.693; a fine 2008 58.127, a fine 2009 64.791, a fine 2010 67.961. All’inizio della scorsa XVII legislatura (15 marzo 2013) erano presenti nelle carceri italiane 65.906 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 44.041 unità, con ben 18.865 detenuti in eccedenza. A seguito della condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, il legislatore è intervenuto con numerose misure deflattive, che hanno consentito al Paese di superare l’esame del Consiglio d’Europa. Nel giugno 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, chiamato a valutare l’ottemperanza del nostro Paese alla sentenza pilota Torreggiani c. Italia osserva che le statistiche sulla popolazione carceraria mostrano trends positivi ed incoraggianti e valuta l’introduzione di un rimedio preventivo come un passo fondamentale e un anno dopo il Segretario generale del Consiglio d’Europa loda le misure messe in campo dall’Italia per fronteggiare il problema del sovraffollamento affermando che «l’Italia è diventato un esempio di buone pratiche per diversi altri Stati membri […]». Progressivamente, però, già nella XVII legislatura per proseguire in questa, il numero dei detenuti è tornato a salire senza che a ciò abbia fatto seguito una corrispondente crescita della capienza regolamentare.
Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020