Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica
9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 126 – Misure per la promozione della mobilità sostenibile

Condividi:

L’articolo 126 riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo (comma 1). Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (comma 2) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 3). Le eventuali disponibilità che residueranno dall’erogazione del buono mibilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria (comma 4). Il bonus per l’acquisto di motoveicoli elettrici e ibridi (comma 1). In dettaglio, il comma 1, prevede che il contributo previsto dall’articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per incentivare l’acquisto di ciclomotri e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026. Si ricorda che la legge di bilancio 2019, ha previsto (comma 1057) un contributo pari al 30% del prezzo (sino ad un massimo di 3.000 euro), inizialmente per l’acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, di ciclomotri e motocicli nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW di categoria L1e ed L3e, previa consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa tipologia, di cui l’acquirente fosse proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2. L’autorizzazione di spesa per il contributo del comma 1057 era prevista nel comma 1063 della legge di bilancio 2019. Il comma 1060 prevede che il bonus venga concesso sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le modalità applicative per le agevolazioni sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019). Con l’articolo 10-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 l’incentivo è stato esteso a tutti i veicoli rientranti nelle categorie L a prescindere dalla potenza (quindi anche motocarrozzette e quadricicli a motore), mentre la misura del contributo è rimasta invariata. Per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, che ha eliminato la vecchia targa dei ciclomotori a cinque cifre e previsto l’obbligo della nuova tipologia di targa). Con il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 44-bis) si è poi estesa l’applicazione dell’incentivo (la proroga al 2020 era stata disposta dal DL n. 162/2019) anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottaazione di un qualsiasi veicolo (quindi anche un autoveicolo o un veicolo destinato al trasporto delle merci) lo stesso bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell’anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Il venditore ha l’obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall’acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA, dovute – anche in acconto – per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il comma 1062 prevede per le imprese costruttrici o importatrici, l’obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore. Si ricorda che il bonus è fruibile per l’acquisto di una delle seguenti categorie di veicoli, definite dall’art. 47 del Codice della Strada:  categoria L1e: veicoli a due ruote fino a 50 cc e velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;  categoria L2e: veicoli a tre ruote fino a 50 cc e velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;  categoria L3e: veicoli a due ruote superiori ai 50 cc o con velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore ai 45 km/h;  categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche (motocicli con carrozzetta laterale);  categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore ai 50 cc o velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h; categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;  categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Il rifinanziamento del “Programma sperimentale buono mobilità” (commi 2, 3 e 4). Il comma 2 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” per consentire il rimborso degli acquisti dei beni e servizi effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di:

a) biciclette, anche a pedalata assistita;

b) veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

c) l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Si tratta gli acquisti di beni e servizi previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 111/2019, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Il decreto del Ministro dell’ambiente del 14 agosto 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha definito le modalità e termini per l’erogazione del contributo, anche per il rispetto del limite di spesa. Esso ha previsto sia la richiesta di rimborso (nei giorni 3 e 4 novembre 2020 tramite il portale dedicato del MISE) per gli acquisi effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, che la richiesta di un “voucher” per gli acquisti ancora da effettuare dal 3 novembre al 4 dicembre 2020, che può essere speso entro 30 giorni dalla data di erogazione. La Relazione illustrativa al Ddl riporta in proposito che sono state ricevute 559.228 richieste, di cui 301.600 di rimborso degli acquisti già effettuati, per 99,388 milioni di euro e 257.628 richieste per il vouche (per un importo di circa 115,67 milioni di euro), che hanno portato all’esaurimento del fondo stanziato. Si ricorda che il Programma sperimentale buono mobilità è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilita’» dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il “buono mobilità”, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane. Il comma 3 prevede di destinare alla medesima finalità di riconoscere l’erogazione del buono mobilità, anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, che sarà registrato alla data del 5 dicembre 2020 degli stessi buoni mobilità erogati, in quanto il 4 dicembre 2020 scade il termine per effettuare gli acquisti, sempre ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. In base al comma 4, alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, le eventuali disponibilità saranno destinate, per l’anno 2021, alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, cioè all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria. Il richiamato sesto periodo dell’art. 2, comma 1 del DL 111/2019, ha previsto infatti, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, che le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 siano destinate nei limiti della dotazione del fondo “Programma sperimentale buono mobilità” e fino ad esaurimento delle risorse, la concessione a colorio che rottamino, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un “buono mobilità”, cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. La norma si applica ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi sulla qualità dell’aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE. Il comma 5 reca la copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, alla quale si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

Partner