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11 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 136 – Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica e per incentivare la contabilizzazione dei consumi idrici

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L’articolo 136 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”, destinato all’effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La relazione tecnica sottolinea che con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell’ambiente. Il riferimento sembra essere all’art. 98, comma 1, del Codice dell’ambiente, secondo cui “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”. Il comma 1 dell’articolo in esame, al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”. La dotazione del fondo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è destinata all’effettuazione, in collaborazione con l’autorità del settore idrico (ARERA – Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente), di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. La definizione delle modalità di utilizzo del fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, che dovrà essere adottato – sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l’ARERA – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I commi 2 e 3 sono stati stralciati ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di bilancio.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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