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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 137 – Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA

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L’articolo 137 istituisce presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro. L’articolo 137, al comma 1, prevede l’istituzione, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. “Codice dell’ordinamento militare”), del Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali (vedi infra). A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza. Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca dell’animale. In relazione alla disposizione in esame si ricorda che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. 228/2017), è stato previsto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9). A sua volta l’art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), inserito dall’art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), disciplina l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari. Tale Comando dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero. Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono: il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale; il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi; il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale; il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare. Si ricorda, altresì, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L’Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento. In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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