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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 139 – Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali

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L’articolo 139 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali – ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si ricorda che l’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono. A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all’interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili. Relativamente al sistema del vuoto a rendere, si ricorda che l’articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015) ha inserito, nel testo del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) un nuovo articolo 219-bis che ha itrodotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006). La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo, emanato con il D.M. Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017), ha disposto l’avvio della citata fase di sperimentazione a decorrere dal 7 febbraio 2018. L’articolo 219-bis in questione è stato poi riscritto dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio. Il nuovo testo prevede, tra l’altro, che gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l’igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Viene altresì previsto che con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l’altro, l’impiego di premialità e di incentivi economici e la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori. In particolare, il comma 1 promuove il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA). L’articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale) definisce gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari come imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (lettera b)), mentre gli imballaggi riutilizzabili sono imballaggi o componenti di imballaggi concepiti, progettati e immessi sul mercato per sopportare nel corso del ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo (lettera e)). Il comma 2 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, ai sensi della lettera s), del predetto articolo 218, comma 1, del Codice ambientale) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale (comma 3). Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti (comma 4). Ai sensi del comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo della compensazione dei crediti d’imposta (di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis (comma 6). Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 7).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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