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9 Settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO 2021 Schede di lettura Articolo 145 – Norme contabili per gli enti territoriali

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L’articolo 145 detta una serie di disposizioni in materia contabile per gli enti territoriali. Il comma 1 estende all’esercizio finanziario 2021 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per l’anno 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti. Sono inoltre prorogate al 2021 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19 e la norma che consente alle Regioni e alle Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell’organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare. Il comma 2 consente ai consigli regionali di approvare la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. Inoltre, si prevede che le somme ricevute in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato possono essere destinate al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 correlato all’emergenza COVID-19. Il comma 3 istituisce un tavolo tecnico, con rappresentanti della Ragioneria generale e delle Regioni e Province autonome, per valutare l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19. Il comma 1, lettera a), proroga al 2021 la facoltà a favore delle Regioni e degli enti locali, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell’articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. Si tratta delle quote riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti territoriali sono tenuti ad informare l’amministrazione che ha erogato le somme e ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell’epidemia in corso. Il comma 1-ter del D.L. n. 18 del 2020, nell’individuare la platea dei soggetti interessati alla disposizione in esame, richiama l’art. 2 del D.lgs. n. 118/2011, che a sua volta contempla i seguenti soggetti tenuti all’adozione di sistemi contabili omogenei: i) “le regioni e gli enti locali di cui all’art.2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (cioè i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); ii) gli enti strumentali delle medesime amministrazioni; iii) le istituzioni degli enti locali di cui all’articolo 114 del citato d.lgs. n.267/2000 e gli altri organismi strumentali delle citate amministrazioni pubbliche. La lettera b) proroga al 2021 la facoltà per gli enti locali, prevista per il 2020 dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio. Sono escluse dall’applicazione di tale disposizione le sanzioni per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico). Ai sensi dell’art. 16 del citato testo unico sull’edilizia, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (comma 1), in favore del comune all’atto del rilascio del permesso di costruire (comma 2). Gli interventi soggetti a permesso di costruire sono elencati dall’articolo 10 del TU: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso. Il capo II del titolo IV del testo unico disciplina le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso. La lettera c) proroga al 2021 la possibilità, prevista per il 2020 dal comma 2-bis dell’articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall’organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. L’organo consiliare, nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Il comma 2-bis citato prevede una esplicita deroga all’articolo 51 del D.Lgs. n.118/ 2011, il quale circoscrive le ipotesi in cui è possibile procedere alle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale. Il comma 2 modifica l’articolo 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011, in tema di assestamento del bilancio delle Regioni e delle Province autonome, e l’Allegato 4/2 dello stesso provvedimento, in tema di principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. La lettera a) inserisce il comma 3-bis all’articolo 50, con il quale si prevede che i consigli delle Regioni e delle Province autonome approvano la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di parifica del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. A seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. La norma prevede che, in ogni caso, l’eventuale avanzo di amministrazione, libero o destinato agli investimenti, può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell’approvazione definitiva con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza. L’art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone che il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. L’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2012 prevede che il rendiconto regionale venga parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le formalità proprie del giudizio contenzioso. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. Analogamente al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, la parifica in ambito regionale ha lo scopo di fornire al consiglio regionale elementi di valutazione per l’approvazione con legge del rendiconto generale annuale presentato dalla Giunta regionale. L’art. 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011 dispone l’approvazione entro il 31 luglio con legge regionale dell’assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli volti all’equilibrio di bilancio previsti dall’art. 40. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: a) la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti volti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all’indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall’istituto tesoriere. La lettera b) integra il paragrafo 3.23 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 18 del 2011, in tema di accertamento dell’entrata e relativa imputazione contabile, prevedendo che le somme ricevute dall’ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possono essere destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell’ente (come già previsto dalla norma vigente), anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID-19. Il comma 3 prevede l’istituzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e delle Regioni e Province autonome per valutare l’utilizzo delle quote accantonate (ad. es. il Fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE e il Fondo di anticipazione liquidità – FAL) e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19. Si ricorda che la legge di bilancio 2019, oltre a ridefinire la regola del pareggio di bilancio degli enti territoriali, ha introdotto nuovi criteri per la spendibilità degli avanzi, legati alla situazione contabile dell’ente, individuando delle limitazioni per gli enti in disavanzo (legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 819-826 e commi 897-900). Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale dato è desunto dal prospetto della verifica degli equilibri che gli enti devono allegare al rendiconto della gestione. Conformemente a quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018), gli enti possono utilizzare il risultato di amministrazione risultante dall’esercizio precedente e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell’equilibrio di bilancio, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118 del 2011 (comma 820). La stessa legge di bilancio per il 2019, contestualmente al superamento dei vincoli finanziari aggiuntivi, ha introdotto alcune limitazioni per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, in particolare per gli enti in disavanzo. Per gli enti che hanno chiuso l’ultimo rendiconto in avanzo, la limitazione riguarda unicamente la non spendibilità dell’avanzo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e al fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Per gli enti in disavanzo, tenuti quindi al relativo ripiano, è introdotto un limite quantitativo all’uso delle quote accantonate, vincolate e destinate dell’avanzo eventualmente presenti in bilancio. Tale limite è diversamente articolato a seconda della capienza del risultato di amministrazione complessivo rispetto alla quota minima obbligatoria accantonata al FCDE e al FAL (commi 897 e 898, della L. 145/2018).

 

 

Fonte: Servizio Studi Senato della Repubblica – dossier 20/11/2020

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